Provvedimenti del giudice in tema di separazione e divorzio
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Competenza del giudice della separazione - Provvedimenti per i figli - Accordi tra i coniugi - Non vincolanti
In tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio - ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati - il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall'art. 155 c.c. e ora dall'art. 337-ter c.c.) con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche "ultra petitum". Invero, e va sottolineato, anche un formale accordo intervenuto tra i genitori, pur sintomatico della positiva collaborazione tra gli stessi, non potrebbe essere trasfuso nel provvedimento giudiziale relativo alla prole se non previa verifica della rispondenza all'interesse del figlio.
• Corte di cassazione, sezione VI - I, ordinanza 6 settembre 2019 n. 22411
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Provvedimenti per i figli - Affidamento dei figli separazione e divorzio. - Provvedimenti relativi alla prole - Contenuto - Estensione - Limiti - Fattispecie.
In tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio - ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati - il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall'art. 155 c.c. e ora dall'art. 337 ter c.c.) con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche "ultra petitum". (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto della corte d'appello che aveva ritenuto di includere fra le spese straordinarie da concordare preventivamente fra i genitori, oltre alle spese sportive e ricreative, anche quelle mediche e scolastiche, ancorché non costituissero oggetto del reclamo).
• Corte di cassazione, sezione VI-I, ordinanza 23 settembre 2017 n. 25055
Separazione e divorzio - Mantenimento dei figli - Domanda delle parti - Irrilevanza - Obbligo del coniuge non affidatario della prole di provvedere al pagamento della rata di mutuo della abitazione familiare - In assenza di domanda della parte - Ammissibilità.
A norma dell'articolo 155 del Cc il giudice stabilisce la misura e il modo con cui il coniuge non affidatario deve contribuire al mantenimento dei figli, senza essere vincolato dalle domande delle parti o dagli accordi eventualmente intervenuti tra esse. Correttamente, pertanto, il giudice del merito pone - pur in essenza di una esplicita richiesta dell'altro coniuge - a carico del genitore non affidatario della prole minore l'obbligo del pagamento delle rate di mutuo, costituendo le stesse una modalità di adempimento dell'obbligo contributivo a favore dei figli.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 3 settembre 2013, n. 20139
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti
Il giudice che pronunzia la separazione dei coniugi, nel procedere all'affidamento della prole ad uno di essi, nonché nel determinare la misura ed il modo circa il contributo, cui è tenuto il coniuge non affidatario, per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli, non ha bisogno di una domanda dei coniugi, né è vincolato agli accordi degli stessi, essendo titolare di un potere-dovere improntato a difesa di un superiore interesse dello stato alla tutela e alla cura dei minori. Nell'esercizio di tale potere, il giudice non ha altro vincolo che quello della propria scienza e della propria coscienza improntate alle prove dedotte dalle parti o disposte d'ufficio, dopo di aver tenuto conto dell'accordo fra le parti stesse.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 7 giugno 1982, n. 3438