Sulla pubblicità dei medicinali soggetti a prescrizione e, in particolare, sulla differenza tra pubblicità di farmaci o farmacia interviene la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza depositata il 27 febbraio nella causa C-517/23, Apotherkammer

LA MASSIMA

Commercio - Pubblicità - Medicinali - Nozione di pubblicità - Medicinali non soggetti a prescrizione medica - Buoni acquisto - Sconti e pagamenti diretti - Scelta della farmacia - Libera circolazione delle merci - Libera prestazione dei servizi - Commercio elettronico - Restrizioni alla pubblicità - Ammissibilità - Tutela della salute pubblica e dei consumatori. (Direttiva 2000/83, articolo 86; Direttiva 2000/31, articolo 3; Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, articolo 34)

L'articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2011/62/UE deve essere interpretato nel senso che non rientrano nella nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi di tale disposizione, azioni pubblicitarie realizzate per l'acquisto di medicinali indeterminati, soggetti a prescrizione medica, sotto forma di sconti e di pagamenti, mentre rientrano in tale nozione azioni pubblicitarie realizzate per l'acquisto di medicinali indeterminati, soggetti a prescrizione medica, mediante omaggi promozionali sotto forma di buoni per il successivo acquisto di medicinali non soggetti a prescrizione. L'articolo 34 TFUE e l'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che, al fine di tutelare i consumatori, vieta un'azione pubblicitaria con la quale ai clienti di una farmacia stabilita in un altro Stato membro che inviino la loro prescrizione medica e partecipino a un controllo dei medicinali viene offerto un premio pecuniario, senza che sia possibile conoscere l'importo esatto di tale premio. L'articolo 87, paragrafo 3, della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2011/62, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che vieta azioni pubblicitarie realizzate per l'acquisto di medicinali indeterminati soggetti a prescrizione medica, mediante omaggi promozionali sotto forma di buoni corrispondenti a una certa somma di denaro o a sconti in percentuale per il successivo acquisto di altri prodotti, quali medicinali non soggetti a prescrizione.

Corte di giustizia dell'Unione europea - Sezione V - Sentenza 27 febbraio 2025 - Causa C-517/23 - Commento - Presidente e relato Lenaerts; Avvocato generale Szpunar; domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 13 luglio 2023 nel procedimento Apothekerkammer Nordrhein contro DocMorris NV

Sulla pubblicità dei medicinali soggetti a prescrizione e, in particolare, sulla differenza tra pubblicità di farmaci o farmacia interviene la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza depositata il 27 febbraio nella causa C-517/23, Apotherkammer, con la quale gli eurogiudici, con un'articolata sentenza, sono intervenuti a individuare i criteri per qualificare la diffusione di un messaggio come forma di pubblicità e il diritto di porre limiti da parte degli Stati. In particolare, la ...

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