Sulla pubblicità dei medicinali soggetti a prescrizione e, in particolare, sulla differenza tra pubblicità di farmaci o farmacia interviene la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza depositata il 27 febbraio nella causa C-517/23, Apotherkammer
LA MASSIMA
Commercio - Pubblicità - Medicinali - Nozione di pubblicità - Medicinali non soggetti a prescrizione medica - Buoni acquisto - Sconti e pagamenti diretti - Scelta della farmacia - Libera circolazione delle merci - Libera prestazione dei servizi - Commercio elettronico - Restrizioni alla pubblicità - Ammissibilità - Tutela della salute pubblica e dei consumatori. (Direttiva 2000/83, articolo 86; Direttiva 2000/31, articolo 3; Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, articolo 34)
L'articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2011/62/UE deve essere interpretato nel senso che non rientrano nella nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi di tale disposizione, azioni pubblicitarie realizzate per l'acquisto di medicinali indeterminati, soggetti a prescrizione medica, sotto forma di sconti e di pagamenti, mentre rientrano in tale nozione azioni pubblicitarie realizzate per l'acquisto di medicinali indeterminati, soggetti a prescrizione medica, mediante omaggi promozionali sotto forma di buoni per il successivo acquisto di medicinali non soggetti a prescrizione. L'articolo 34 TFUE e l'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che, al fine di tutelare i consumatori, vieta un'azione pubblicitaria con la quale ai clienti di una farmacia stabilita in un altro Stato membro che inviino la loro prescrizione medica e partecipino a un controllo dei medicinali viene offerto un premio pecuniario, senza che sia possibile conoscere l'importo esatto di tale premio. L'articolo 87, paragrafo 3, della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2011/62, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che vieta azioni pubblicitarie realizzate per l'acquisto di medicinali indeterminati soggetti a prescrizione medica, mediante omaggi promozionali sotto forma di buoni corrispondenti a una certa somma di denaro o a sconti in percentuale per il successivo acquisto di altri prodotti, quali medicinali non soggetti a prescrizione.
Sulla pubblicità dei medicinali soggetti a prescrizione e, in particolare, sulla differenza tra pubblicità di farmaci o farmacia interviene la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza depositata il 27 febbraio nella causa C-517/23, Apotherkammer, con la quale gli eurogiudici, con un'articolata sentenza, sono intervenuti a individuare i criteri per qualificare la diffusione di un messaggio come forma di pubblicità e il diritto di porre limiti da parte degli Stati. In particolare, la ...


