Penale

Querela, il termine di presentazione decorre da quando il fatto-reato abbia una base oggettiva e soggettiva

In decorre non dal momento della consumazione del reato, ma solo da quando è possibile imputare con certezza l'illecito

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di Giampaolo Piagnerelli

«Il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore e possa quindi, liberamente determinarsi». Questo il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 19387/23.

L'individuazione del soggetto attivo

Pertanto - si legge nella decisione - ove siano svolti tempestivamente accertamenti, indispensabili per l'individuazione del soggetto attivo, il termine previsto dall'articolo 124 cp (Termine per proporre la querela: 3 mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato), decorre, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, né da quello in cui sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma quando dall'esito di tali indagini l'offeso abbia conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti del fatto reato nella sua dimensione oggettiva (cosa è successo) e soggettiva (chi ha commesso l'illecito). In sostanza il termine per la proposizione della querela decorre non dal momento della consumazione del reato, bensì da quello in cui la persona offesa ha raggiunto la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell'esistenza del reato.

La vicenda

Quindi applicando i principi alla fattispecie esaminata dalla Cassazione, la querela deve ritenersi tempestivamente presentata dalla persona offesa nella data del 23 settembre 2015, poiché sebbene già nella primavera del 2015 egli avesse il sospetto che l'imputata potesse essere l'autrice dei furti, non aveva neppure escluso che i soldi potessero essere stati presi da altre persone compresi i figli cui aveva inizialmente taciuto l'accaduto. Pertanto, solo dopo aver installato nel medesimo periodo, e dunque tempestivamente, un impianto di videosorveglianza nel proprio appartamento aveva avuto una ragionevole certezza dei propri sospetti su chi fosse stato il soggetto agente da denunciare.

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