Questioni procedurali: una scelta non in linea con la Consulta
Sotto il profilo procedurale, il medesimo articolo 8, comma 10-bis, si limita ad affermare che «il competente giudice dell'esecuzione, su richiesta della parte interessata, può disporre la sospensione dell'esecuzione di dette procedure».
Le questioni procedurali: la competenza del giudice - Nulla viene chiarito quanto a criteri e modalità di esercizio della facoltà (‹‹può disporre››) di sospensione affidata al giudice dell'esecuzione, né sul termine di efficacia dello stesso provvedimento sospensivo, il quale, ‹‹comunque››, dovrebbe perdurare fino al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione (ovvero sino al 29 giugno 2015).
Continuerà, quindi, a trovare applicazione l' articolo 1, comma 2, del Dl 122/2002 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185. Tentando di districare il groviglio dei rinvii a precedenti testi normativi e di colmare le evidenti lacune, può affermarsi che il giudice dell'esecuzione debba, cioè, procedere con le modalità di cui agli articoli 10 e 11 del Dl 9/1982, convertito, con modificazioni, dalla legge 94/1982, disponendo o meno la prosecuzione dell'esecuzione. La richiesta di sospensione dell'esecuzione delle procedure di rilascio per finita locazione va, allora, rivolta al competente giudice dell'esecuzione , individuato ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del Cpc, ovvero al giudice del ruolo in cui si trova l'immobile. All'istanza debbono essere allegati una copia del titolo esecutivo di sfratto, nonché le attestazioni relative all'entità del reddito annuo lordo complessivo familiare ed ogni altro documento necessario a comprovare la composizione della famiglia e le condizioni di salute ed abitative dedotte, facendo specifica menzione nell'istanza di tali allegazioni. La sussistenza dei requisiti positivi e negativi occorrenti per la sospensione della procedura esecutiva di rilascio dovrà, in sostanza, essere comprovata da autocertificazione posta a base della richiesta rivolta al giudice dell'esecuzione e comunicata alla cancelleria del giudice procedente con raccomandata con avviso di ricevimento esibita all'ufficiale giudiziario procedente, ovvero con dichiarazione resa allo stesso ufficiale giudiziario. La cancelleria del giudice competente, ovvero l'ufficiale giudiziario, danno immediata comunicazione al locatore dell'istanza (articolo 11, Dl 23 gennaio 1982 n. 9, convertito con modificazioni in legge 25 marzo 1982 n. 94; articolo 4, Dl 27 maggio 2005 n. 86, convertito, con modificazioni, in legge 26 luglio 2005 n. 148).
Le indicate attestazioni sui requisiti di reddito e personali, sottoscritte dal conduttore e dagli altri componenti il suo nucleo familiare, dovranno, pertanto, essere allegate a pena di inammissibilità dell'istanza. Il locatore potrà contestare la sussistenza delle condizioni per la sospensione nelle forme di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2002 n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002 n. 185. Il locatore potrà, cioè, notificare ricorso al conduttore, negando i requisiti per la proroga dello sfratto; in tal caso, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta notificazione nonché le deduzioni e produzioni del locatore e dell'eventuale beneficiario, e sentite le parti soltanto ove lo reputi indispensabile, decide con decreto disponendo o meno la prosecuzione dell'esecuzione. Il decreto viene, quindi, immediatamente comunicato a cura della cancelleria al conduttore, al locatore ed all'eventuale beneficiario. Avverso il decreto è ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione collegiale con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile.
Pur spettando al locatore, quindi, l'onere di instaurare il procedimento ordinatorio di verifica sulla sospensione dell'esecuzione, spetta comunque tuttora al conduttore l'onere di provare la titolarità dei necessari requisiti.
La forma del decreto e l'eccezionalità della comparizione personale delle parti si comprendono in quanto i presupposti per concedere o negare la sospensione dello sfratto sono tutti suscettibili di documentazione scritta, sicché lo svolgimento di un'istruzione sul punto sarebbe contrastante con la natura del procedimento e coi suoi fisiologici tempi. La qualificazione normativa del provvedimento giudiziale come decreto non esonera il magistrato, peraltro, dal redigere una sia pur succinta motivazione con cui vengano comparate le posizioni contrapposte delle parti. Tuttavia, nonostante l'articolo 8, comma 10-bis, affermi che il giudice “può disporre” la proroga del rilascio, deve ribadirsi che la proposizione dell'istanza, nel concorso delle condizioni stabilite dalla legge, comporta la sospensione de iure dell'esecuzione.
Sarebbe comunque inammissibile un'istanza proposta dal conduttore al giudice, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Dl n. 122 del 2002, per sentir dichiarare applicabile la sospensione (tribunale di Napoli, 18 luglio 2002, in «Archivio locazioni e condominio» 2002, 601).
Il giudizio semplificato sulla proseguibilità dell'esecuzione, introdotto mediante istanza del locatore, ai sensi del citato articolo 1, comma 2, Dl n. 122 del 2002, non va ricostruito come un'opposizione agli atti esecutivi, e rimane perciò svincolato dal rispetto di termini perentori di proponibilità, essendo comunque, come si è visto, l'inquilino gravato dell'onere di provare l'effettiva ricorrenza delle condizioni personali e patrimoniali autocertificate, ma contestate dal proprietario. Si intende che, ai fini della sospensione delle procedure esecutive di rilascio, occorre riscontrare in capo al soggetto esecutato contestualmente, e non alternativamente, i requisiti di natura personale e patrimoniale richiesti dalla legge (cfr. tribunale di Napoli, 20 marzo 2009, in Archivio locazioni e condominio 2009, 4, 373; M. Di Marzio, M. Di Mauro, Il processo locatizio. Dalla formazione all'esecuzione del titolo, II edizione, Milano 2011, 190 ss.). In particolare, come spiegava Corte costituzionale 19 gennaio 2005 (in Giurisprudenza costituzionale 2005, 1, 124), investita della denuncia di illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, del Dl n. 122 del 2002, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, per la mancata previsione di operatività del termine di cui all'articolo 617 del Cpc, con riguardo all'opposizione al tribunale avverso il decreto del giudice dell'esecuzione, l'opposizione alla sospensione disciplinata dal Dl n. 122 del 2002 non è affatto identica a quella promuovibile nell'ambito di un'ordinaria procedura esecutiva avverso il provvedimento di sospensione emesso dal giudice dell'esecuzione. «In effetti, la sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 623 e 624 c.p.c. costituisce strumento di coordinamento del processo esecutivo con giudizi di cognizione destinati a incidere sull'esecuzione (opposizioni ex articoli 615 e 619 del Cpc, contestazioni ex articolo 512 del Cpc) ovvero previsti dalla legge quali fasi del processo esecutivo (articoli 548 e 601), laddove quella di cui al decreto legge n. 122 del 2002 costituisce una vera e propria (se pur temporanea) negazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata».
D'altro canto, l'opposizione sulla proseguibilità dell'esecuzione, ex articolo 1, comma 2, del Dl n. 122 del 2002, si configura quale mezzo di gravame a cognizione limitata, essendo ristretta alla verifica delle condizioni personali e patrimoniali occorrenti per la sospensione, e non certo all'esame di vizi formali, come tipico dell'opposizione agli atti esecutivi.
Per tutto il periodo di sospensione dell'esecuzione, il conduttore dovrà corrispondere al locatore la maggiorazione prevista dall'articolo 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e decade dal beneficio se non provvede al relativo pagamento. L'eventuale inadempimento del conduttore rispetto a tale obbligo va dedotto dal locatore nel suo ricorso al giudice dell'esecuzione.