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Rassegna giurisprudenziale in materia di procedure concorsuali

Selezione di massime ufficiali estrapolate da pronunce della Suprema Corte di cassazione dell'anno 2020 in materia di fallimento

di Rossana Mininno


FALLIMENTO DEL DEBITORE INGIUNTO E AZIONE REVOCATORIA
Cass. civ., Sez. I, 17 febbraio 2020, n. 3878, rv. 657072 - 01:
Nell'ipotesi di sottoposizione a procedura concorsuale di colui che abbia eseguito, volontariamente o coattivamente, un pagamento sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso in suo danno e da lui opposto, il pagamento così effettuato dal debitore "in bonis" è assoggettabile ad azione revocatoria, se ne ricorrano i presupposti, altrimenti rivelandosi ripetibile, ex art. 2033 c.c., soltanto se risulti non dovuto. A quest'ultimo fine, peraltro, è necessario che gli organi della procedura concorsuale alleghino e dimostrino che il creditore non abbia avanzato alcuna pretesa nei confronti di quest'ultima, nei modi e termini di legge, ovvero che tale pretesa, benché proposta, sia stata rigettata con decisione irrevocabile.


CESSIONE DI CREDITI FUTURI E OPPONIBILITÀ ALLA MASSA
Cass. civ., Sez. I, 28 febbraio 2020, n. 5616, rv. 657040 - 01:
In tema di insinuazione allo stato passivo, ai fini dell'efficacia della cessione di crediti futuri in pregiudizio del fallimento del cedente, è sufficiente che la notifica o l'accettazione della cessione sia stata effettuata con atto avente data certa anteriore al fallimento, invece, per i crediti soltanto eventuali, la prevalenza della cessione richiede che la notificazione o accettazione non solo siano anteriori al fallimento, ma anche posteriori al momento in cui il credito sia venuto ad esistenza.


PAGAMENTI SUCCESSIVI ALLA DECLARATORIA E AZIONE DI INEFFICACIA
Cass. civ., Sez. III, 20 marzo 2020, n. 7477, rv. 657470 - 02:
I pagamenti avvenuti dopo il fallimento e riconducibili, anche indirettamente, al fallito, perché effettuati con suo denaro, su suo incarico ovvero in suo luogo, sono inefficaci, ai sensi dell'art. 44 l.fall., e le conseguenti domande di accertamento della loro inefficacia e di restituzione delle somme indebitamente versate in violazione della "par condicio creditorum" vanno proposte nei confronti dell'"accipiens", che è l'unico legittimato passivo, essendo l'effettivo beneficiario dell'atto solutorio, e non, invece, contro il soggetto eventualmente deputato dal medesimo fallito alla sua esecuzione.


ACCERTAMENTO DEL PASSIVO ED ECCEZIONE REVOCATORIA
Cass. civ., Sez. I, 19 maggio 2020, n. 9136, rv. 657761 - 01:
In tema di accertamento del passivo fallimentare, l'art. 95, comma 1, l.fall., nel riferirsi all'eccezione revocatoria sollevata per le vie brevi dal curatore e alla relativa prescrizione dell'azione, richiama il doppio termine, di prescrizione e di decadenza, di cui all'art. 69 bis, comma 1, l.fall., nonostante l'espresso rimando nella rubrica di quest'ultima norma soltanto a quello di decadenza.


PROCEDURA PREFALLIMENTARE E IMMUTABILITÀ DEL COLLEGIO
Cass. civ., Sez. VI-I, 20 maggio 2020, n. 9208, rv. 657790 - 01:
In tema di procedimento prefallimentare, non sussiste una violazione del principio dell'immutabilità del collegio - inteso unicamente ad assicurare che i giudici che pronunciano la sentenza siano gli stessi che hanno assistito alla discussione della causa - qualora la composizione del tribunale che pronuncia la sentenza dichiarativa di fallimento sia diversa da quella indicata nel decreto di fissazione dell'udienza collegiale ex art. 15 l.fall..


FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO E IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI
Cass. civ., Sez. I, 28 maggio 2020, n. 10091, rv. 657763 - 01:
Nell'impugnazione dei crediti ammessi, di cui all'art. 98 l.fall. – nel testo riformato dal d.lgs. n. 5 del 2006 – trova piena applicazione il principio dell'onere della prova, onde non è il creditore ammesso a dovere dimostrare nuovamente il suo credito, già assistito dalla favorevole valutazione espressa dal giudice delegato in sede di verifica, ma è l'impugnante a dover provare la fondatezza della sua contestazione.


SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA E TRASFORMAZIONE REGRESSIVA IN SOCIETÀ SEMPLICE

Cass. civ., Sez. I, 29 maggio 2020, n. 10302, rv. 657714 - 01:
In ipotesi di trasformazione cd. "regressiva" di una società a responsabilità limitata in una società semplice, sottratta al fallimento, con conseguente cancellazione della società trasformata dalla sezione ordinaria del registro delle imprese ed iscrizione in quella speciale di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 558 del 1999, il termine annuale di cui all'art. 10 l.fall. va sempre calcolato dalla data della cancellazione dalla sezione ordinaria del registro.


NOTIFICAZIONE DEL RICORSO A MEZZO P.E.C. E RINNOVAZIONE
Cass. civ., Sez. I, 3 giugno 2020, n. 10511, rv. 657895 - 01:
In materia di notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 15 l.fall., una volta che la notificazione a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore sia risultata impossibile o non abbia avuto esito positivo, l'onere della notificazione ricade definitivamente sul ricorrente, sicché, ove sia stata disposta la rinnovazione della notificazione da questi eseguita, essa è effettuata a cura del ricorrente medesimo, senza che debba essere preceduta da un nuovo tentativo di notificazione a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore.


ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI E FALLIMENTO DEL DEBITORE ESECUTATO SUCCESSIVO ALL'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE
Cass. civ., Sez. III, 5 giugno 2020, n. 10820, rv. 657965 - 01:
Nell'espropriazione presso terzi di crediti il fallimento del debitore esecutato, dichiarato dopo la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. e nelle more del giudizio di opposizione agli atti esecutivi contro di essa proposto dal terzo pignorato, non comporta né la caducazione dell'ordinanza di assegnazione, né la cessazione "ipso iure" della materia del contendere nel detto giudizio di opposizione, dal cui oggetto, peraltro, esula la valutazione dell'efficacia, ai sensi dell'art. 44 l.fall., in considerazione del momento nel quale vennero posti in essere, degli eventuali pagamenti compiuti dal terzo pignorato in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione.


ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI E INEFFICACIA DEL PAGAMENTO DEL DEBITOR DEBITORIS
Cass. civ., Sez. I, 8 giugno 2020, n. 10867, rv. 658122 - 01:
In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c., è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l. fall., qualora intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, essendo l'effetto satisfattivo per il creditore procedente rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un momento che, in quanto posteriore alla declaratoria fallimentare, sconta la sanzione dell'inefficacia.


AFFITTO DI AZIENDA ED EQUO INDENNIZZO
Cass. civ., Sez. I, 8 giugno 2020, n. 10869, rv. 658123 - 01:
Il credito da equo indennizzo ex art. 79 l.fall., pur collegato al contratto di affitto di azienda, diviene certo soltanto a seguito dell'esercizio del diritto di recesso da parte del curatore, successivamente alla dichiarazione di fallimento, sicché non è suscettibile di compensazione ai sensi dell'art. 56 l.fall. con i contrapposti crediti , norma che postula la preesistenza dei crediti da compensare rispetto all'apertura della procedura concorsuale.


RECLAMO AVVERSO LA SENTENZA E SOSPENSIONE DELLA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO
Cass. civ., Sez. I, 18 giugno 2020, n. 11887, rv. 657958 - 01:
Non è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., rivolto nei confronti del provvedimento con il quale la corte d'appello abbia dichiarato non reclamabile il diniego dell'istanza formulata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 19 l. fall., di sospensione della liquidazione dell'attivo, in attesa della definizione del reclamo avverso la sentenza di fallimento, trattandosi di provvedimento del tutto equiparabile all'ordinanza, non impugnabile, ed in quanto priva di decisorietà, non ricorribile per cassazione, emessa ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza di primo grado.


CREDITI CHIROGRAFARI E SOSPENSIONE DEL DECORSO DEGLI INTERESSI
Cass. civ., Sez. I, 19 giugno 2020, n. 11983, rv. 657959 - 01:
La sospensione del decorso degli interessi sui crediti chirografari, di cui all'art. 55, comma 1, l.fall., vale solo all'interno del concorso, mentre nei rapporti intercorrenti tra ciascun creditore ed il fallito gli interessi continuano a maturare.


SCISSIONE DI SOCIETÀ TOTALITARIA E FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ SCISSA
Cass. civ., Sez. I, 19 giugno 2020, n. 11984, rv. 657960 - 01:
In tema di dichiarazione di fallimento in presenza di una scissione di società totalitaria, verificandosi un fenomeno di tipo successorio tra soggetti distinti e dunque l'estinzione della società scissa, trova applicazione la regola di cui all'art. 10 l.fall. per cui il fallimento di quest'ultima potrà essere pronunciato entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese.


FALLIMENTO DELL'ACCIPIENS E INTANGIBILITÀ DELL'ASSE FALLIMENTARE
Cass. civ., Sez. Un., 24 giugno 2020, n. 12476, rv. 658004 - 01:
Oggetto della domanda revocatoria, sia essa ordinaria che fallimentare, non è il bene trasferito in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori, mediante il suo assoggettamento ad esecuzione forzata, sicché quando l'azione sia stata promossa dopo il fallimento dell'accipiens, non potendo essere esperita con la finalità di recuperare il bene ceduto – stante l'intangibilità dell'asse fallimentare –, i creditori del cedente (ovvero il curatore in caso di suo fallimento) potranno insinuarsi al passivo del fallimento del cessionario per il valore del bene oggetto dell'atto di disposizione.


INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO E DECORRENZA DEL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE
Cass. civ., Sez. III, 26 giugno 2020, n. 12890, rv. 658021 - 01:
In caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti ai sensi dell'art. 43 l.fall., il termine per la riassunzione ex art. 305 c.p.c. decorre dalla conoscenza legale di detto evento, la cui comunicazione può provenire anche dal curatore fallimentare mediante posta elettronica certificata, trattandosi di uno dei mezzi all'uopo consentiti dalla legge, ma questa deve avere specificamente ad oggetto il processo nel quale l'evento esplica i suoi effetti e deve essere diretta al procuratore che assiste la parte costituita - non colpita dall'evento - nel giudizio in cui la conoscenza legale dell'interruzione viene in rilievo.


REVOCATORIA FALLIMENTARE E RIMESSE BANCARIE
Cass. civ., Sez. I, 30 giugno 2020, n. 13175, rv. 658128 - 01:
In tema di revocatoria fallimentare, la natura non solutoria delle rimesse bancarie affluite su un conto scoperto postula la prova dell'esistenza di una pattuizione idonea ad impedire al credito della banca di palesarsi esigibile e alla rimessa di assumere la funzione di pagamento. Detta prova, che è onere della banca fornire, ove non derivi da un atto scritto, può anche essere desunta da "facta concludentia", purché la specularità tra le operazioni ne evidenzi con certezza lo stretto collegamento negoziale.


OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CURATORE
Cass. civ., Sez. I, 2 luglio 2020, n. 13597, rv. 658238 - 01:
L'azione di responsabilità contro il curatore revocato, prevista dall'art. 38 l. fall., comporta una valutazione della sua condotta secondo il paradigma della diligenza "qualificata" di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., avuto riguardo alla natura professionale dell'incarico svolto, sia pure con la facoltà di avvalersi, a fronte di problemi tecnici di particolare difficoltà, della limitazione di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c., palesandosi, di contro, irrilevante, a fini esimenti, l'eventuale autorizzazione resa al curatore dal giudice delegato.


AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA E SUBENTRO DEL CURATORE
Cass. civ., Sez. III, 6 luglio 2020, n. 13862, rv. 658304 - 01:
Qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento di questi, il curatore subentri nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 l.fall., accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l'interesse ad agire dell'attore originario vengono meno, con conseguente improcedibilità della domanda dallo stesso proposta, salva la dimostrazione dell'inerzia degli organi della procedura in relazione al diritto azionato.


ACCERTAMENTO DEL PASSIVO E PROVA DEL CREDITO
Cass. civ., Sez. I, 6 luglio 2020, n. 13920, rv. 658239 - 01:
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore, in quanto fatto impeditivo all'accertamento del credito, è rilevabile anche d'ufficio dal giudice il quale deve segnalare la questione di fatto alle parti onde consentire la discussione; tuttavia l'omissione di tale segnalazione non determina la nullità della sentenza salvo che abbia vulnerato la facoltà di chiedere prove o di ottenere a tal fine una rimessione in termini.


CREDITI CHIROGRAFARI E PRESCRIZIONE DEGLI INTERESSI
Cass. civ., Sez. I, 9 luglio 2020, n. 14527, rv. 658242 - 01:
La prescrizione degli interessi maturati sui crediti chirografari ai sensi dell'art. 55, comma 1, l. fall., matura anche nel corso dello svolgimento della procedura concorsuale.


CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE E RAPPORTO DI LAVORO
Cass. civ., Sez. lav., 20 luglio 2020, n. 15407, rv. 658489 - 01:
In caso di fallimento del datore di lavoro, ove vi sia cessazione dell'attività aziendale, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione, in quanto il diritto alla retribuzione - salvo il caso di licenziamento dichiarato illegittimo - non sorge in ragione dell'esistenza e del protrarsi del rapporto ma presuppone, per la natura sinallagmatica del contratto, la corrispettività delle prestazioni. Ne consegue che, non essendovi, per effetto della dichiarazione di fallimento e fino alla data della dichiarazione del curatore, ai sensi dell'art. 72, comma 2, l. fall., un obbligo retributivo per l'assenza di prestazione lavorativa, non è configurabile un credito contributivo previdenziale, principio valido anche per la domanda concernente il credito per le retribuzioni e le voci successive alla dichiarazione di fallimento, ma non per quello relativo al TFR, che matura nell'arco di durata del rapporto di lavoro.


INSINUAZIONE AL PASSIVO E BUON COSTUME
Cass. civ., Sez. I, 5 agosto 2020, n. 16706, rv. 658613 - 02:
In sede di insinuazione al passivo del fallimento, deve ritenersi nullo ex art. 1418 c.c. il titolo negoziale dissimulante un negozio di finanziamento (nella specie erogato in più tranches a fronte di forniture non eseguite) stipulato dall'imprenditore insolvente, in violazione del dovere di richiedere senza indugio il fallimento o comunque di non aggravare il dissesto dell'impresa con operazioni dilatorie, in quanto contrario a norme imperative, in particolare di natura penale, quali il divieto di aggravare il dissesto e di ordine pubblico economico, integrando la relativa stipula una fattispecie di reato (art. 217, comma 1, n. 4, l.fall.), di cui è chiamato a rispondere, a titolo di concorso, anche il finanziatore.


OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO E PRODUZIONE DI COPIA AUTENTICA DEL DECRETO IMPUGNATO
Cass. civ., Sez. I, 22 ottobre 2020, n. 23138, rv. 659426 - 01:
In tema di opposizione allo stato passivo, non incorre nella sanzione dell'improcedibilità il creditore opponente che abbia omesso di produrre copia autentica dello stato passivo formato dal giudice delegato, non trovando applicazione l'art. 347, comma 2, c.p.c. previsto solo per l'appello e potendo, comunque, il tribunale accedere direttamente al fascicolo di cui all'art. 90 l.fall. per conoscere il contenuto del provvedimento impugnato.


FALLIMENTO DEL DEBITORE INGIUNTO IN PENDENZA DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE
Cass. civ., Sez. VI-I, 27 ottobre 2020, n. 23474, rv. 659536 - 01:
Nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell'opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio, poiché il provvedimento monitorio, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari dell'ipoteca giudiziaria iscritta a ragione della sua provvisoria esecutività.


CREDITO DERIVANTE DA SCOPERTO DI CONTO CORRENTE E AMMISSIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE
Cass. civ., Sez. VI-I, 27 ottobre 2020, n. 23490, rv 659432 - 01:
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la parte che contesti la mancata ammissione del proprio credito al passivo fallimentare deve dimostrare la data certa anteriore del contratto ad esso relativo, ma il giudice non è vincolato dai fatti a tal fine allegati, ben potendo attribuire rilievo a fatti diversi, comunque risultanti dagli atti di causa, in applicazione del principio di acquisizione processuale, in forza del quale ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzata ai fini della decisione, indipendentemente dalla sua provenienza.


OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO E CREDITO FONDATO SU CONTRATTO
Cass. civ., Sez. VI-I, 27 ottobre 2020, n. 23490, rv. 659432 - 02:
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'accertamento della data certa anteriore al fallimento del contratto di apertura di conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 2704 c.c., consente di rendere opponibile alla massa dei creditori l'intero svolgimento del rapporto negoziale, anche nel periodo precedente al momento in cui viene a collocarsi detto accertamento.


PROCEDURA PREFALLIMENTARE E LEGITTIMAZIONE DEL CREDITORE ISTANTE
Cass. civ., Sez. VI-I, 27 ottobre 2020, n. 23494, rv. 659433 - 01:
La dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento. In tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione.


OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO E AMMISSIONE CON RISERVA DEI CREDITI TRIBUTARI
Cass. civ., Sez. VI-I, 28 ottobre 2020, n. 23809, rv. 659537 - 01:
In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, la domanda di ammissione proposta dalla società concessionaria per la riscossione dei tributi fondata su una cartella esattoriale, contestata dalla curatela stante l'avvenuto sgravio parziale del debito tributario, postula l'ammissione del credito residuo al passivo con riserva, perché la questione relativa allo sgravio, ove anteriore alla notifica della cartella, implica che l'obbligazione tributaria non esista più, in forza di un previo atto di autotutela amministrativa, e deve essere portata alla cognizione del giudice tributario con l'impugnazione della cartella.


CONCORDATO FALLIMENTARE E ABUSO DEL DIRITTO
Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2020, n. 25318, rv. 659734 - 01:
In materia di concordato fallimentare, può ricorrere l'abuso del diritto quando il fine della procedura ecceda il sacrificio imposto al patrimonio del fallito per la parte non necessaria al soddisfacimento dei creditori, come in ipotesi in cui si registri un divario particolarmente consistente tra attivo ceduto e passivo rilevato, secondo un criterio di valutazione dell'attivo concordatario necessariamente ancorato al tempo della proposta e non a quello del sindacato del tribunale in sede di omologa.


OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO ED ECCEZIONI NUOVE DEL CURATORE
Cass. civ., Sez. I, 7 dicembre 2020, n. 27940, rv. 659932 - 01:
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può introdurre eccezioni di merito nuove, ossia non formulate già in sede di verifica, senza che si determini alcuna preclusione anche se le questioni siano state ugualmente esaminate in precedenza dal giudice delegato.

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