Civile

Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo: Novità 2025

Estesa la durata dei piani di ammortamento di cui alle istanze di rateizzazione disciplinate dall’art. 19 D.P.R. n. 602/1973

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di Sabina Rampinini e Nicola Molinaro*

Con il D.Lgs. n. 110/2024, il Legislatore ha esteso la durata dei piani di ammortamento di cui alle istanze di rateizzazione disciplinate dall’art. 19 D.P.R. n. 602/1973. 

Sino al 31.12.2024 i contribuenti potevano chiedere ed ottenere la dilazione di un importo iscritto a ruolo inferiore o pari a 120.000 euro in un massimo di 72 rate mensili (6 anni), a partire dal primo gennaio 2025 è invece possibile ottenere la rateazione in 84 rate mensili (7 anni).

Tempi ancor più lunghi sono stati inoltre previsti per le istanze di rateizzazione che saranno presentare a partire dal 2027 (96 rate mensili – 8 anni) e per quelle inviate dal primo gennaio 2029 (108 rate mensili – 9 anni).

Rateizzazione di importi inferiori o pari a 120.000 euro sino a 84 rate mensili – Istanza “a semplice richiesta

 A partire dal 1° gennaio 2025 e per tutto il 2026, il contribuente - persona fisica o giuridica - che intende rateizzare somme iscritte a ruolo di importo inferiore o pari a 120.000 euro comprese in ciascuna istanza, potrà ottenere dall’Agenzia delle Entrate Riscossione la dilazione di pagamento fino a un massimo di 84 rate mensili, dichiarando di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico - finanziaria. 

Sarà sufficiente presentare all’Agente della Riscossione direttamente presso gli sportelli o tramite pec una richiesta di rateizzazione utilizzando il modello RS scaricabile dal sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/) senza la necessità di allegare alcuna documentazione, salvo copia di un documento di identità del dichiarante laddove l’istanza sia inviata tramite pec. Il contribuente potrà anche chiedere la rateizzazione direttamente online accedendo alla propria area riservata dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e cliccando sul servizio “Rateizza il debito - Rateizza adesso”.

Per le istanze di rateizzazione presentate negli anni 2027 e 2028, l’Agenzia delle Entrate Riscossione potrà concedere la dilazione in 96 rate mensili. Infine, per le richieste di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029, il contribuente potrà ottenere una rateazione di 108 rate mensili.

Rateizzazione di importi inferiori, pari o superiori a 120.000 euro sino a 120 rate mensili – Istanza documentata

Il contribuente potrà ottenere una maggiore dilazione di pagamento per le istanze di rateizzazione di valore pari od inferiore a 120.000 euro fino ad un massimo di 120 rate mensili allegando, contestualmente alla richiesta di rateizzazione, idonea documentazione probante la situazione di obiettiva difficoltà economico - finanziaria.

Per le istanze di rateizzazione relative ad importi iscritti a ruoli superiori a 120.000 euro, il contribuente potrà sempre chiedere la rateizzazione sino a 120 rate mensili, ma dovrà comunque documentare la propria temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

La documentazione attestante la temporanea e difficile situazione economico-finanziaria varia a seconda della tipologia del soggetto richiedente (persona fisica o giuridica) ed è precisamente indicata nei modelli di rateizzazione RDF (persone fisiche e titolari di ditte individuali a regimi semplificati) e RDG (soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali a regimi semplificati) reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Ai fini della concessione del piano di rateazione sino a 120 rate mensili e/o per la determinazione del numero di rate concedibili, l’Agenzia delle Entrate Riscossione avrà riguardo:

a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati alla certificazione ISEE del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;

b) per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati all’Indice di Liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

In particolare, il Ministero dell’economia e delle finanze ha puntualmente specificato i parametri di valutazione di sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà di cui all’articolo 19, comma 1.2,, D.P.R. n. 602/1973 nel D.M. del 27 dicembre 2024. All’esito dell’esame della documentazione esibita, l’Agenzia delle Entrate Riscossione può concedere la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

  • da 85 rate mensili ad un massimo di 120 rate mensili, per le istanze presentate negli anni 2025 e 2026, con riferimento a importi inferiori o pari a 120.000 euro;
  • da 97 rate mensili ad un massimo di 120 per le istanze presentate negli anni 2027 e 2028 con riferimento a importi inferiori o pari a 120.000 euro;
  • da 109 rate mensili ad un massimo di 120 per le istanze presentate a partire dal 2029 con riferimento agli importi inferiori o pari a 120.000 euro.

Nei casi appena descritti, qualora il contribuente non fosse stato in grado di provare documentalmente la situazione di temporanea difficoltà economico-finanziaria avrà comunque accesso alla dilazione sino a 84 rate mensili o 96 o 108 a seconda dell’anno in cui l’istanza sarà presentata.

  • fino ad un massimo di 120 rate mensili, per le somme di importo superiore a 120.000 euro indipendentemente dalla data in cui è stata presentata la richiesta.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha reso disponibile sul proprio sito web istituzionale un applicativo che consente ai contribuenti di conoscere anticipatamente il numero di rate che sarà loro concesso in virtù degli indici risultanti dalla documentazione prodotta e dell’ammontare del debito da rateizzare. Sarà sufficiente cliccare su “Rateizzazione – Istanze documentate – Rateizzazioni Documentate – Simula il numero delle rate – Accedi al servizio” e seguire le istruzioni di compilazione.

D.M. 27 dicembre 2024 del Ministero dell’economia e delle finanze

Con D.M. 27 dicembre 2024, il Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 19, comma 1.3, del D.P.R. n. 602/1973, oltre a stabilire le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ha altresì individuato i particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente.

L’art. 4 del menzionato decreto ministeriale statuisce, infatti, che la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente in presenza di eventi atmosferici, calamità naturali, incendi e, comunque, ogni altro evento eccezionale che determina l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo, in cui risiedono i componenti del nucleo familiare ovvero dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa.

Istanze di rateizzazione presentate ante 31.12.2024

Per le istanze di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2024, continueranno ad applicarsi le disposizioni dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 nella versione vigente prima delle modifiche.

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*Avv. Sabina Rampinini e Avv. Nicola Molinaro - BSVA – Studio Legale Associato

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