Reati comuni e militari, connessione e rilevabilità del difetto di giurisdizione
Il tema è stato affrontato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 8193/2022
Posto che in conformità alla Costituzione il riparto di potestà tra giudice ordinario e giudice militare attiene alla giurisdizione e non alla competenza, anche il precetto integrativo concernente la connessione tra reati comuni e reati militari di cui codice di procedura penale si inquadra nello stesso riparto; conseguenza di ciò – ha chiarito la Corte di Cassazione Sezioni Unite n.8193/2022 – è che la sua violazione integra un difetto di giurisdizione, deducibile o rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Giurisdizione e competenza
La nozione di giurisdizione presuppone l'esistenza di un giudice che la esercita, organo che può essere ritenuto tale sulla base di determinati parametri. La Costituzione li indica nella soggezione soltanto alla legge, nell'indipendenza, nella terzietà e imparzialità, nonché nell'esercizio della giurisdizione con un giusto processo svolto nel contraddittorio tra le parti e in condizione di parità tra le stesse. In base alle norme costituzionali, i giudici operano in diversi ordinamenti: i magistrati ordinari nell'ordine giudiziario, regolato dalla legge sull'ordinamento giudiziario; il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa, la Corte dei Conti e i tribunali militari in autonomi ordinamenti. Si tratta, quindi, di giudici speciali, la cui cognizione riguarda soltanto alcune persone e specifiche materie; essi sono composti da magistrati che non fanno parte dell'ordine giudiziario e ai quali non si applicano le norme sull'ordinamento giudiziario, ma la cui indipendenza è assicurata dalla legge. La sesta disposizione transitoria della Costituzione, prevedendo la revisione degli organi speciali di giurisdizione allora esistenti, faceva salve le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e dei tribunali militari. Le questioni di giurisdizione, quindi, presuppongono un "dubbio" sull'attribuzione della cognizione su un determinato fatto ad un giudice ordinario o ad un giudice speciale o ad uno tra due giudici speciali. La competenza attiene, invece, alla ripartizione degli affari tra i vari
giudici all'interno di un singolo ordinamento.
I tribunali militari
Nei lavori dell'Assemblea Costituente era stata inizialmente ipotizzata la soppressione dei tribunali militari per la loro incompatibilità con il principio dell'unità della giurisdizione, in base al quale l'amministrazione della giustizia è affidata ai giudici ordinari. Il progetto di Costituzione predisposto dalla Commissione dei 75 prevedeva, infatti, la possibilità di istituire tribunali militari solo in tempo di guerra. Prevalse, tuttavia, l'orientamento opposto sulle base di diverse considerazioni: in primo luogo, l'unità della giurisdizione era già derogata in altre parti; inoltre, i reati militari hanno una natura specifica che esige una particolare professionalità del giudice; ancora, l'esistenza dei tribunali militari avrebbe garantito la tempestività della repressione e avrebbe tutelato i valori della tradizione e dello spirito militari e della disciplina; infine, la permanenza dei tribunali militari in tempo di pace avrebbe reso immediatamente operativa la loro giurisdizione in tempo di guerra. Tale scelta si accompagnò, tuttavia, con quella di limitare la giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace ai reati e agli autori militari. Venne quindi sancita in Costituzione la permanenza della giurisdizione dei tribunali militari anche in tempo di pace ma con un duplice limite: di tipo oggettivo, in quanto prevista solo per i reati militari; di tipo soggettivo, potendo essere esercitata soltanto nei confronti degli appartenenti alle Forze armate. Pertanto i tribunali militari non hanno giurisdizione su reati comuni, anche se commessi da appartenenti alle Forze armate, nemmeno se connessi con reati militari, né possono giudicare imputati estranei alle Forze armate per reati militari o commessi concorso con imputati militari. La norma costituzionale, peraltro, non stabilisce una giurisdizione esclusiva dei tribunali militari in tempo di pace per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate, ma una giurisdizione concorrente con quella della magistratura ordinaria. L'avverbio "soltanto" usato dal legislatore costituzionale nell'articolo 103, terzo comma, pone, quindi, un limite alla giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace - impedendo loro di giudicare persone estranee alle Forze armate, nonché reati comuni da chiunque commessi - mentre nessun limite viene posto alla giurisdizione dei giudici ordinari. Su queste basi la Suprema Corte ha evidenziato che in caso di connessione tra un reato militare e un reato comune più grave, la questione del riparto di "competenza giurisdizionale", non soggiace alla disciplina della rilevabilità a pena di decadenza soltanto prima della conclusione dell'udienza preliminare o, in mancanza di questa, entro il termine di cui all'articolo 491, comma 1, c.p.p., ma è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.