Reati: il concorso di circostanze aggravanti a effetto speciale
Reato - Circostanze - Concorso di circostanze aggravanti - A effetto speciale - Ipotesi in cui la recidiva sia la circostanza meno grave - Aumento di pena - Disciplina applicabile.
In tema di concorso di circostanze aggravanti a effetto speciale, alla recidiva che concorre con altra aggravante speciale e rispetto a questa ritenuta meno grave si applica integralmente la disciplina di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., con la conseguenza che il giudice, quand'anche la recidiva sia di natura obbligatoria e comporti un aumento predeterminato della pena, può procedere all'ulteriore aumento di pena e, ove ritenga di apportarlo, è vincolato al limite di cui al combinato disposto degli artt. 63, comma quarto, e 64, comma primo, cod. pen. (”fino a un terzo della pena prevista per il reato commesso”).
●Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 18 gennaio 2019 n. 2212
Reato - Circostanze del reato - Aggravanti - A effetto speciale - Concorso con la recidiva qualificata - Criteri di prevalenza - Valutazione - Determinazione dell'aumento di pena - Individuazione.
Nel caso di concorso tra recidiva qualificata e altra o altre aggravanti a effetto speciale, dovendosi fare applicazione della regola generale dettata dall'art. 63, comma IV, c.p. ne consegue che ove la recidiva sia ritenuta circostanza più grave, dovrà farsi luogo all'aumento di pena per essa previsto dall'art. 99 c.p. con facoltà, per il giudice, di operare un ulteriore aumento per l'altra o le altre circostanze in misura complessivamente non superiore a un terzo; ove sia invece ritenuta più grave una circostanza diversa dalla recidiva, dovrà applicarsi l'aumento di pena a essa relativo, e l'ulteriore aumento per la recidiva, se applicato, non potrà neppur esso superare il limite di un terzo.
●Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 23 marzo 2018 n. 13843
Reato - Circostanze - Concorso di circostanze aggravanti - A effetto speciale - Regola dell'applicazione della circostanza più grave - Individuazione della maggiore gravità nel caso in cui una delle due circostanze sia la recidiva - Criteri - Fattispecie.
In tema di concorso di circostanze aggravanti speciali, per valutare la maggiore o minore gravità della recidiva rispetto a una concorrente circostanza aggravante, occorre procedere a una verifica in concreto, che consideri anche gli effetti dello sbarramento di cui all'art. 99 comma sesto, cod. pen. (Fattispecie nella quale la recidiva reiterata è stata considerata meno grave rispetto all'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma quarto, cod. pen., in quanto l'aumento per la recidiva, in astratto pari alla metà della pena base prevista per il reato di associazione di tipo mafioso non poteva superare la misura di un anno e mesi quattro di reclusione ed euro 154,91 di multa, pari al cumulo delle precedenti condanne).
●Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 4 marzo 2015 n. 9365
Reato - Circostanze - Concorso di circostanze - Di aggravanti - Pluralità di circostanze a effetto speciale - Modalità di calcolo.
Allorché concorrano due circostanze a effetto speciale (nella specie, recidiva specifica di cui all'art. 99, comma secondo, cod. pen. e aggravante di cui all'art. 585 stesso codice), è illegittima l'applicazione di distinti aumenti di pena, dovendosi, in base al disposto dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., applicare solo l'aumento connesso alla circostanza più grave, con la possibilità, per il giudice, di aumentare la pena così stabilita.
●Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 17 maggio 2010 n. 18513