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Reati contro la Pa: quando scatta la costrizione nella concussione

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a cura della Redazione Lex24

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti dei pubblici ufficiali - Concussione - Elemento oggettivo - Modifiche introdotte dalla L. 190/12 - Condotta di costrizione - Indicazione.
Nel delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 75 legge n. 190 del 2012, la costrizione consiste nel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita, il quale, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciato.
•Corte di cassazione, sezione II, sentenza 11 novembre 2014 n. 46401

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Concussione - Elemento oggettivo - Modifiche introdotte dalla legge n. 190 del 2012 - Condotta di costrizione - Indicazione.
Nel delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 75, L. 190/12, la costrizione consiste nel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita il quale, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciato, e senza perseguire per sè alcun vantaggio indebito.
•Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 3 ottobre 2014 n. 41110

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti dei pubblici ufficiali - Concussione - Modifiche introdotte dalla legge 190/12 - Condotta costrittiva - Significato - Distinzione dall'elemento oggettivo del delitto di indebita induzione - Indicazione.
Il delitto di concussione, di cui all'art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla l. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno “contra ius” da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen. introdotto dalla medesima l. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nei casi ambigui, l'indicato criterio distintivo del danno antigiuridico e del vantaggio indebito va utilizzato, all'esito di un'approfondita ed equilibrata valutazione del fatto, cogliendo di quest'ultimo i dati più qualificanti idonei a contraddistinguere la vicenda concreta).
•Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 14 marzo 2014 n. 12228

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - In genere - Modifiche introdotte dalla L. n. 190/12 - Conseguenze - Decriminalizzazione di condotte in precedenza punite dall'art. 317 cod. pen. - Esclusione.
L'art. 1, comma 75 legge n. 190/12, che ha scisso l'originaria fattispecie di concussione in due distinti reati, non ha comportato alcuna decriminalizzazione delle condotte in passato sussumibili nell'art. 317 cod. pen., lasciando, invece, al giudice il compito di definire, in via ermeneutica, quali condotte, sanzionate nella pregressa unica disposizione, siano oggi punite dall'una o dall'altra delle nuove norme.
•Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 9 luglio 2013 n. 29338

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti dei pubblici ufficiali - Concussione - Modifiche previste dalla L. 190/12 - Condotta di costrizione - Integrazione - Violenza morale - Necessità - Violenza fisica - Rilevanza - Esclusione – Ragioni.
In tema di concussione, la costrizione, che costituisce l'elemento oggettivo della fattispecie, così come modificata dall'art. 1, comma 75, legge 6 novembre 2012, n. 190, implica l'impiego da parte del pubblico ufficiale della sola violenza morale, che consiste in una minaccia, esplicita o implicita, di un male ingiusto, recante alla vittima una lesione patrimoniale o non patrimoniale.
•Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 22 gennaio 2013 n. 3251

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