Penale

Reati contro il patrimonio: il furto tra tentativo e consumazione

immagine non disponibile

a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Reati contro il patrimonio - Mediante violenza alle cose o alle persone - Furto - Tentativo e consumazione - Momento - Ipotesi di azione monitorata dalle forze di polizia.
Si verte nell'ipotesi del furto consumato e non in quella del furto tentato nel caso relativo al furto di cavi elettrici in rame in cui l'attività predatoria sia stata costantemente monitorata a distanza dalle forze di polizia tramite controllo con sistema satellitare GPS sul veicolo utilizzato dai ladri e tramite posto di blocco nel punto in cui il veicolo era atteso. Tale controllo a distanza non preclude infatti né il compimento né la consumazione dell'azione furtiva, determinando di conseguenza il passaggio delle cose sottratte sotto il dominio esclusivo dei correi, condizione quest'ultima sufficiente a integrare la consumazione del reato di furto.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 4 aprile 2019 n. 14912

Reati contro il patrimonio - Delitti - Furto - Momento consumativo del reato - Sottrazione di autovettura munita di sistema di antifurto satellitare - Reato tentato - Esclusione - Furto consumato - Ragioni - Fattispecie.
Il delitto di furto deve considerarsi consumato anche quando oggetto della sottrazione sia un'autovettura munita di sistema di antifurto satellitare, in quanto tale strumento non impedisce la sottrazione e il contestuale illecito impossessamento del veicolo, ma ha la diversa funzione di agevolarne il recupero.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 10 ottobre 2016 n. 42774

Reati contro il patrimonio - Delitti - Furto - Tentativo - Impossessamento con destrezza - Fatto avvenuto sotto il costante controllo delle forze dell'ordine - Configurabilità del delitto consumato - Sussistenza.
Integra il reato di furto con destrezza nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di una borsa, approfittando della disattenzione della persona offesa, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. (In motivazione la S.C. ha precisato che l'osservazione a distanza da parte degli agenti non aveva rilevanza ai fini della configurabilità del reato nella forma tentata, in quanto tale "studio" non solo non era avvenuto a opera della persona offesa - che di nulla si era accorta, allontanandosi dal posto - ma, neppure, gli aveva impedito di far sua la borsa della vittima, prima di essere arrestato).
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 27 giugno 2016 n. 26749

Reati contro il patrimonio - Delitti - Furto - Circostanze aggravanti - Cose esposte alla pubblica fede - Sottrazione di autovettura dotata di antifurto satellitare - Integrazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - Ragioni.
Sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - "sub specie" di esposizione della cosa per necessità o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di un'autovettura dotata di antifurto satellitare, il quale, pur attuando la costante percepibilità della localizzazione del veicolo, non ne impedisce la sottrazione e il conseguente impossessamento, consentendo solo di porre rimedio all'azione delittuosa con il successivo recupero del bene.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 26 febbraio 2014 n. 9394

Furto - Momento consumativo del reato - Impossessamento della cosa - Dominio esclusivo sulla res per un breve lasso temporale.
Per la consumazione del reato di furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata sotto il dominio esclusivo dell'agente anche se per breve tempo e senza spostamento dal luogo della sottrazione. (Fattispecie nella quale l'autore del furto, dopo aver sottratto il corpo di reato dalla cassaforte dell'ufficio, lo aveva riposto all'interno della sua autovettura parcheggiata nel cortile dell'edificio, essendo poco dopo sorpreso dalle Forze dell'ordine).
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 16 giugno 2005 n. 22588

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©