Penale

Reati dichiarativi, rilievo penale anche per la dichiarazione integrativa

Nota a Corte di Cassazione, Sez.V Penale, sentenza 29 dicembre 2022, n. 49427

di Paolo Comuzzi

Appare di interesse la lunga decisionedella Corte di Cassazione del giorno 29.12.2022 n. 49427 che ha precisato alcune cose importanti:
1) nell'ambito dei reati dichiarativi di cui al DLgs. 74/2000, il dolo eventuale è compatibile con il dolo specifico di evasione;
2) ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 2 del DLgs. 74/2000 è necessario che le fatture false preesistano, quanto meno, alla presentazione della dichiarazione fraudolentemente formata dal contribuente;
3) dal momento che i reati dichiarativi di cui agli artt. 2, 3 e 4 del DLgs. 74/2000 si perfezionano al momento della presentazione della dichiarazione annuale, avendo natura istantanea, normalmente nessun rilievo è riconosciuto all'eventuale presentazione di una successiva dichiarazione integrativa (cfr. Cass. n. 23810/2019 ) che vada a correggere la dichiarazione affetta da falsità.

Sul punto della dichiarazione integrativa la decisione chiarisce anche che a diverse conclusioni deve pervenirsi qualora l'utilizzo delle fatture o dei documenti falsi ovvero l'esposizione di elementi passivi fittizi avvenga per la prima volta proprio nella dichiarazione integrativa (cfr. Cass. n. 3957/2022 ).

La conclusione è evidente: è certamente possibile attribuire rilievo penale anche alla dichiarazione integrativa ove la stessa contenga elementi di falsità inediti, vale a dire distinti da quelli eventualmente utilizzati dalla dichiarazione ordinaria.

Per essere precisi diciamo che sul punto del dolo eventuale la Corte è chiara ed afferma che "…il consolidato insegnamento di questa Corte è infatti nel senso della compatibilità del dolo eventuale con il dolo specifico richiesto per la sussistenza di alcuni dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 (Sez. 3, n. 16964 del 9/3/2022, S., non nnassimata; Sez. 3, n. 12680 del 19/3/2020, N., non massimata; Sez. 3, n. 28158 del 29/03/2019, C., non massimata; Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018, C., Rv. 273939; Sez. 3, n. 52411 del 19/06/2018, B., Rv. 274104; Sez. 3, n. 7000 del 23/11/2017, dep. 2018, V., Rv. 272578; Sez. 3, n. 30492 del 23/06/2015, D., Rv. 264395). In particolare, tale compatibilità è stata ritenuta sia perché la finalità di evadere le imposte (o di ricevere un indebito rimborso) è ulteriore rispetto al fatto tipico, sia perché i delitti in questione sono reati di pericolo e non di danno, e, quindi, prescindono da una effettiva evasione del debito tributario, sia perché, in linea generale, la prevalente giurisprudenza, specie in materia di furto e di ricettazione, ritiene compatibile dolo eventuale e dolo specifico (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, N., Rv. 246323) …".

Sempre per riprendere la Cassazione diamo conto che sul punto della dichiarazione integrativa con inserimento di documenti falsi la Corte di Cassazione indica in modo non equivoco che "…Questa Corte, peraltro, ha già avuto modo di precisare che a diverse conclusioni deve pervenirsi qualora l'utilizzo delle fatture o dei documenti per operazioni inesistenti ovvero l'esposizione di elementi passivi fittizi avvengano per la prima volta proprio nella dichiarazione integrativa (Sez. 3, n. 3957 del 26/10/2021, dep. 2022, A., Rv. 282710). In tal senso si è dunque dato condivisibilmente rilievo ai fini penali anche alla dichiarazione integrativa quando la stessa contiene inediti elementi di falsità, distinti da quelli della dichiarazione ordinaria annuale …".

Una decisione che per quanto concerne i punti indicati mi appare corretta e del tutto accettabile.

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