Reati fallimentari, bancarotta preferenziale per l'amministratore che si autoliquida
Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta per distrazione - Bancarotta preferenziale - Responsabilità dell'amministratore della società - Bancarotta documentale - Connotati
Risponde di bancarotta preferenziale e non di bancarotta fraudolenta per distrazione l'amministratore che, senza autorizzazione degli organi sociali, si ripaghi dei suoi crediti verso la società in dissesto relativi a compensi per il lavoro prestato, prelevando dalla cassa sociale una somma congrua rispetto a tale lavoro; integra, invece, il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (articoli 216, comma 1, n. 1, e 223 legge fall.) la condotta dell'amministratore unico di una società che effettui prelevamenti dalle casse sociali, provvedendo a determinare ed a liquidare in proprio favore tali somme come compenso per l'attività svolta, senza nemmeno indicarne il titolo giustificativo. Il reato di bancarotta documentale è configurabile con riferimento alla irregolare tenuta delle rilevazioni contabili di magazzino, in quanto il regime tributario di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non comporta l'esonero dall'obbligo, previsto dall'articolo 2214 c.c., di tenuta dei libri e delle scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa.
• Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 30 marzo 2017 n. 16111
Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - In genere - Amministratore della società - Prelievo di somme per crediti relativi a compensi e rimborso spese - Reato configurabile - Bancarotta preferenziale - Condizioni
Risponde di bancarotta preferenziale e non di bancarotta fraudolenta per distrazione l'amministratore che ottenga in pagamento di suoi crediti verso la società in dissesto, relativi a compensi e rimborsi spese, una somma congrua rispetto al lavoro prestato.
• Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 3 dicembre 2015 n. 48017
Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - In genere - Amministratore che si ripaghi di un credito verso la società - Reato configurabile - Bancarotta preferenziale - Ragioni.
In tema di reati fallimentari, l'amministratore che si ripaghi di propri crediti verso la società fallita risponde di bancarotta preferenziale - non di bancarotta fraudolenta patrimoniale - specificamente connotata dall'alterazione della “par condicio creditorum”, essendo, invece irrilevante, ai fini della qualificazione giuridica del fatto, la specifica qualità di amministratore della società, se del caso censurabile in sede di commisurazione della sanzione.
• Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 3 febbraio 2014, n. 5186
Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Bancarotta preferenziale - Amministratore che si ripaghi dei suoi crediti verso la società fallita - Configurabilità - Fondamento.
Deve ritenersi bancarotta preferenziale e non bancarotta per distrazione quella che consista nella condotta dell'amministratore della società fallita il quale si soddisfi del credito da lui vantato nei confronti della stessa società, quando detto credito risulti accertato sia nell'«an» che nel «quantum».
• Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 15 luglio 2011 n. 28077