Reati societari, il concorso tra reati di tipo diverso diminuisce l'entità della pena
Reati fallimentari - Reati tributari - Occultamento o distruzione di documenti contabili - Concorso tra reati - Ammissibilità - “Ne bis in idem” sostanziale - Reato fallimentare (articolo 216 legge fall.) - Reato tributario (articolo10 Dlgs. 74/2000) - Principio di specialità - Insussistenza.
Non sussiste rapporto di specialità (ex articolo 15 cod. pen.) tra la bancarotta fraudolenta documentale (articolo 116 legge fall.) e l'occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10 Dlgs. n. 74/2000), stante la diversità delle fattispecie incriminatrici, richiedendo quella tributaria la impossibilità di ricostruire l'ammontare dei redditi o il volume degli affari, intesa come impossibilità di accertare il risultato economico di quelle sole operazioni connesse alla documentazione occultata o distrutta; diversamente, l'azione fraudolenta sottesa dall'articolo 216, n. 2, legge fall. si concreta in un evento da cui discende la lesione degli interessi creditori, rapportato all'intero corredo documentale, risultando irrilevante l'obbligo normativo della relativa tenuta, ben potendosi apprezzare la lesione anche dalla sottrazione di scritture meramente facoltative. Inoltre, nell'ipotesi fallimentare la volontà del soggetto agente si concreta nella specifica volontà di procurare a sé o ad altro ingiusto profitto o alternativamente di recare pregiudizio ai venditori, finalità non presente nella fattispecie fiscale.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 aprile 2017 n. 18927
Reati tributari - Omesso versamento delle ritenute d'imposta (articolo 10-bis Dlgs. n. 74/2000) - Innalzamento della soglia di rilevanza penale del fatto (articolo 7 Dlgs. n. 158/2015) - Fatti commessi prima dell'entrata in vigore - Applicazione del principio del “favor rei” - Insussistenza del reato.
Trova applicazione il principio del “favor rei” ex articolo 2, comma 4, cod. pen., anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, la formulazione della normativa da ritenersi più favorevole della precedente laddove innalza la soglia di rilevanza penale del fatto, nel caso dell'omesso versamento delle ritenute d'imposta inferiore a 150 mila euro, di conseguenza provocando l'annullamento della sentenza di condanna impugnata per insussistenza del reato, posto che la soglia di rilevanza penale deve ritenersi elemento costitutivo del reato contribuendo la stessa a definirne il disvalore. (Nel caso di specie, il legale rappresentante di una s.r.l., condannato per omesso versamento delle ritenute d'imposta per oltre 75 mila euro, ai sensi dell'articolo 10-bis Dlgs. n. 74/2000, ricorreva in Cassazione adducendo l'abnormità della decisione d'appello che aveva ravvisato quale elemento soggettivo il dolo eventuale nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, quando, al contrario, avrebbe dovuto riconoscere l'ipotesi della forza maggiore per l'impossibilità di adempiere per mancanza di liquidità e di accesso al credito successivamente alla messa in liquidazione della società ed al fallimento. La Suprema Corte cassa senza rinvio perché il fatto non sussiste).
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 aprile 2017 n. 18925
Reati societari - Reati tributari - Frodi carosello - False fatturazioni e prestazioni inesistenti - Amministratore di fatto - Amministratore di diritto - Responsabilità degli amministratori - Concorso nel reato - Condotte commissive e omissive - Punibilità.
Il dato fattuale della gestione sociale deve prevalere sulla qualifica formalmente rivestita, pertanto, sussiste la responsabilità dell'amministratore di diritto, a titolo di concorso nel reato di utilizzo di false fatturazioni, afferenti cioè a prestazioni inesistenti, con l'amministratore di fatto non già ed esclusivamente in virtù della posizione formale rivestita all'interno della società ma in ragione della condotta omissiva dallo stesso posta in essere, consistente nel non avere impedito, ex articolo 40 c.p., comma 2, l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire, vale a dire, nel mancato esercizio dei poteri di gestione della società e di controllo sull'operato dell'amministratore di fatto, connaturati alla carica rivestita. In ogni caso, limitatamente alla responsabilità dell'amministratore di fatto nei reati omissivi propri formalmente imputabili al prestanome, in relazione ai reati tributari previsti dal Dlgs. n. 74/2000, l'amministratore di fatto risponde o quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale, o comunque perché equiparato a quello di diritto.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 aprile 2017 n. 18924
Reati tributari - Omesso versamento debito Iva - Società di capitali - Responsabilità dell'amministratore - Verifica contabile e fiscale - Elemento soggettivo - Crisi finanziaria - Onere della prova - Determinazione della pena - Elementi di valutazione.
In caso di omesso versamento del debito Iva da parte di una società di capitali e di reati previsti dal Dlgs. n. 74/2000, la responsabilità è attribuita all'amministratore individuato secondo le norme civilistiche, cioè a colui che rappresenta e gestisce l'ente, colui che succede nella carica dopo la presentazione della dichiarazione d'imposta e prima del termine ultimo per il versamento. L'assunzione della carica di amministratore comporta una minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi per cui, ove ciò non avvenga, risponde dei reati tributari in materia di mancato versamento di imposte colui che subentra nella carica di sociale/legale rappresentanza in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione di imposta, in quanto con l'assunzione della carica si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze. La crisi finanziaria non è elemento sufficiente per escludere il dolo del reato: l'indagato deve allegare la prova dell'impossibilità di reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, per cause indipendenti dalla sua volontà ed a lui non imputabili. Nella determinazione della pena, sia la gravità del fatto che la personalità dell'imputato essere valutati in vista di fini diversi senza ledere il principio del “ne bis in idem” (come nel caso di specie, ove le circostanze attenuanti venivano negate anche a causa dei precedenti penali dell'indagato in materia di tutela della salute dei lavoratori e per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 aprile 2017 n. 18834
Giudizio per cassazione - Divieto “ne bis in idem” sostanziale - Indeducibilità.
La violazione del divieto del “ne bis in idem” sostanziale non è deducibile per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione, in quanto implicherebbe un apprezzamento di merito, pertanto inammissibile, l'accertamento sull'identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti.
• Corte di Cassazione, sezione VII, ordinanza 4 ottobre 2016 n. 41572
Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (articolo 11 Dlgs. n. 74/2000 ante modifiche apportate dalla legge n. 122/2010) - Concorso tra reati - Ammissibilità.
Il concorso tra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione e di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è ammissibile poiché le norme incriminatrici regolano materie diverse, vista la diversità del bene giuridico tutelato nelle due fattispecie delittuose: da una parte, nel reato fiscale prevale l'interesse dell'amministrazione finanziaria al buon esito della riscossione coattiva, dall'altro, nel reato fallimentare, l'interesse al soddisfacimento dei diritti della massa dei creditori; da un lato, un reato come quello fiscale di pericolo, dall'altro, un reato di danno come quello fallimentare; quanto all'elemento soggettivo, un dolo specifico nel primo caso, un dolo generico nel secondo.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 27 gennaio 2016 n. 3539