Reati stradali e tenuità, da valutare danni e colpa
Non è possibile concedere il beneficio solo in base alla condotta dopo l’evento. Per i giudici si applica se l’offesa è esigua e deriva da disattenzione
È illegittima la concessione della non punibilità per particolare tenuità del fatto – disciplinata dall’articolo 131-bis del Codice penale – in favore di chi si sia reso responsabile di lesioni stradali gravi, se la sentenza non fa alcun riferimento all’entità del danno causato alla persona offesa, al grado della colpa e al pericolo derivato dalla condotta rispetto alla sicurezza della circolazione stradale, valorizzando invece solo comportamenti successivi al reato, come la confessione e la sollecita definizione del risarcimento del danno. Lo ha stabilito la sentenza 20038/22 della Cassazione, depositata il 23 maggio 2022.
La pronuncia ha annullato la sentenza della Corte d’appello che aveva concesso il beneficio al conducente di un’auto che aveva provocato un incidente stradale, coinvolgendo altri quattro veicoli e causando alla persona che aveva riportato lesioni più severe una malattia durata, in concreto, oltre 90 giorni.
La decisione si pone in un solco giurisprudenziale che ha definito con chiarezza i confini dell’applicabilità della particolare tenuità del fatto ai reati stradali.
L’istituto
La particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del Codice penale, introdotto dal decreto legislativo 28/2015, esclude la punibilità dell’autore di reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni o con pena pecuniaria, sola o congiunta a quella detentiva. I presupposti della particolare tenuità sono l’esiguità del danno o del pericolo; il comportamento deve inoltre risultare non abituale.
La peculiarità è che non estingue il reato, ma lo rende non punibile: tanto è che il beneficio non può essere applicato retroattivamente e i provvedimenti, anche di archiviazione (sentenza 38954/2019), che lo riconoscono risultano iscritti per dieci anni nel casellario a uso del circuito giudiziario. Pertanto, la Cassazione ha chiarito che il proscioglimento per prescrizione del reato, o remissione di querela, sono formule più favorevoli dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: i primi cancellano il reato, mentre la seconda lascia inalterato l’illecito penale (sentenza 43700/2021).
Per questo, la Cassazione ha stabilito che la concessione della non punibilità non esclude l’irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dal Codice della strada, che vengono comminate dal Prefetto dopo che il giudice penale abbia applicato il beneficio (sentenza 13681/2016).
L’applicazione
Per i loro limiti edittali, quasi tutti i reati stradali – non solo contravvenzionali, ma anche contro la persona – possono rientrare nel beneficio. Ciò anche perché, ai fini della determinazione della pena per cui può scattare la non punibilità, si computano le circostanze a effetto speciale, tra le quali rientra il concorso di cause, cioè un’attenuante speciale introdotta dalla legge 41/2016 sull’omicidio stradale, che diminuisce la pena fino alla metà per incidenti con morti o feriti. Sulla carta, rimane perciò fuori dall’applicabilità dell’articolo 131-bis solo l’omicidio stradale aggravato.
Tuttavia, la giurisprudenza ha ristretto in modo significativo il campo d’azione della norma, circoscrivendone l’operatività ai casi in cui l’offesa sia oggettivamente esigua e la condotta di guida dell’autore del reato sia riconducibile a banali disattenzioni, sintomatiche di colpa lieve. In questo contesto, la Cassazione ha in genere escluso la rilevanza delle condotte seguenti all’incidente stradale, spiegando come la legge stabilisca che la valutazione del giudice deve concentrarsi sulle modalità della condotta, sul grado della colpevolezza da esse desumibile e sull’entità del danno o del pericolo (sentenza 660/2019).
Pertanto, solo le lesioni di poco superiori a 40 giorni di prognosi sono state in concreto ritenute idonee per la concessione della non punibilità, sempre se accompagnate dal risarcimento integrale del danno e da condotte di guida non pericolose, ma frutto di occasionali, e banali, disattenzioni. Viceversa, è stato ritenuto legittimo il diniego del beneficio per la mancata copertura assicurativa del veicolo, visto che diminuisce la possibilità di un rapido risarcimento della vittima (sentenza 10481/2022).
Le indicazioni dei giudici
1. Le soglie di punibilità – La non punibilità per particolare tenuità del fatto si applica a ogni reato, in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti di pena fissati dalla legge. Essa è compatibile con il reato di guida in stato di ebbrezza, così come con qualsiasi altra figura criminosa, anche se caratterizzata dalla presenza di soglie di punibilità o di fasce di rilevanza penale. In tutti i casi, la valutazione del giudice deve concentrarsi sull’analisi e la considerazione della condotta, delle conseguenze del reato e del grado della colpevolezza dell’autore.
Cassazione a Sezioni Unite, sentenza 13681/2016
2. Il mancato soccorso – Anche a chi è accusato del reato di violazione dell’obbligo di prestare assistenza ai feriti in seguito a un incidente stradale, causato dalla sua condotta, può essere concessa la non punibilità per particolare tenuità.
In questo caso, il giudice deve focalizzare la propria attenzione soprattutto sull’entità delle lesioni riportate dalla persona offesa, sul comportamento dell’accusato e sulla circostanza che la persona offesa, dopo l’incidente, sia stata comunque soccorsa, o meno, da altre persone.
Cassazione, 54809/2017 , Cassazione, 27241/2020
3. Lesioni gravi – È possibile riconoscere l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto anche alle lesioni stradali gravi in presenza di determinati indici, e cioè quando la lesione è di poco superiore ai 40 giorni, la persona offesa ha rimesso la querela – attestando così la mancanza di interesse al perseguimento penale del fatto – e la manovra di guida che ha dato causa all’incidente non è stata particolarmente pericolosa, e in più è stata influenzata da una concausa, come la cattiva visuale del conducente.
Tribunale di Milano, 8428/2019
4. Stato di ebbrezza – Se il giudice vuole concedere la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto alla persona accusata di un reato stradale di natura contravvenzionale, come la guida in stato di ebbrezza, è tenuto ad accertare che il fatto illecito non abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso – ad esempio mediante il compimento di manovre azzardate – con riferimento ai beni giuridici tutelati dalla norma, cioè la sicurezza della circolazione stradale e l’incolumità individuale degli utenti della strada.
Cassazione, 36436/2020