Penale

Reati di vilipendio alla nazione e rapporto con libertà tutelate dalla Costituzione

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Delitti contro la personalità interna dello Stato - Vilipendio o danneggiamento alla bandiera - Prestigio dello Stato e dei suoi emblemi - Bene costituzionalmente tutelato - Preminenza rispetto altri valori costituzionalmente protetti.
Deve escludersi che la libertà di espressione del pensiero, come pure l'esercizio del diritto di critica possano avere efficacia scriminante rispetto a condotte di vilipendio o manifestazioni di disprezzo nei confronti di emblemi o simboli dello Stato, come la bandiera nazionale. Nel caso di specie, in cui agli imputati era stato contestato di avere dato fuoco alla bandiera italiana nel corso di una manifestazione di protesta, i giudici hanno ritenuto tale condotta esplicita e consapevole manifestazione di gratuito disprezzo e svilimento dell'emblema, la cui reputazione e onore, insieme allo Stato e alle sue istituzioni, sono oggetto della tutela penale e di diritti tutelati costituzionalmente, al cui interno anche la libertà di opinione trova i suoi limiti.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 16 novembre 2018 n. 51859

Delitti contro la personalità interna dello Stato - Vilipendio della nazione - Elemento soggettivo del reato - Dolo generico.
L'elemento soggettivo del delitto di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate consiste nel dolo generico, e quindi nella coscienza e volontà di esprimere offensivi e aggressivi giudizi nei confronti delle istituzioni tutelate, con l'intenzione di produrre l'evento costituito dalla pubblica manifestazione di disprezzo delle stesse, con conseguente irrilevanza dei motivi particolari che possano aver indotto l'agente a commettere consapevolmente il fatto vilipendioso addebitato.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 17 gennaio 2018 n. 1903

Vilipendio - Della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate - Della nazione e dell'arma dei carabinieri - Configurabilità - Fattispecie di responsabilità penale dell'imputato per aver contestato l'operato dei carabinieri che avevano rilevato a suo carico un'infrazione al codice della strada.
II reato di vilipendio della nazione italiana, previsto dall'art. 291 c.p., non si pone in contrasto con gli artt. 3, comma primo, 21, comma primo, e 25, comma secondo, della Costituzione ed è da ritenere sufficiente, per la sua configurabilità, che l'agente adotti, con coscienza e volontà, espressioni di ingiuria o di disprezzo atte a ledere il prestigio e l'onore della collettività nazionale, a prescindere da quelli che possano essere i veri sentimenti da lui nutriti al riguardo. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato “de quo”, consistito, secondo l'accusa, per avere egli, in luogo pubblico e in presenza di più persone, nel contestare l'operato di una pattuglia di Carabinieri che aveva rilevato a suo carico un'infrazione al codice della strada, adoperato l'espressione “in questo schifo di Italia di m... “).
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 4 luglio 2013 n. 28730

Reati contro la personalità dello stato - Delitti - Contro la personalità interna dello stato - Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello stato - Oggetto materiale del vilipendio - Individuazione.
Ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 292 cod. pen. è necessario che la condotta di vilipendio si concretizzi in un atto di denigrazione di una bandiera nazionale e non anche di un'altra cosa che ne riporta i colori. (Fattispecie relativa alla ritenuta sussistenza del reato in riferimento alla bandiera effigiata su un manifesto di propaganda politica).
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 13 giugno 2011 n. 23690

Reati contro la personalità dello stato - Delitti - Contro la personalità interna dello stato - Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello stato.
La bandiera nazionale è penalmente tutelata dall'articolo 292 cod. pen. non come oggetto in sé (diversamente da quanto si verifica, ad esempio, con riguardo al vilipendio di tombe o di cadavere, per il quale si richiede che la condotta vilipendiosa si concretizzi in atti di materiale manomissione del suo oggetto), ma unicamente per il suo valore simbolico, suscettibile, per sua natura, di essere leso anche da semplici manifestazioni verbali di disprezzo, la cui penale rilevanza, ai fini della configurabilità del reato, richiede quindi soltanto la percepibilità da parte di altri soggetti e non anche la presenza della “res”, da riguardarsi, in quanto tale, come del tutto indifferente.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 19 dicembre 2003 n. 48902

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