Penale

Reato continuato: valutazione dell'unicità del disegno criminoso

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a cura della Redazione PlusPlsu24 Diritto

Reato - Reato continuato - Giudice dell'esecuzione - Applicazione della continuazione - Identità del disegno criminoso - Elementi di valutazione.
In tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso che caratterizza l'istituto disciplinato dall'articolo 81, comma secondo, c.p. , richiamato per la fase esecutiva dall'articolo 671 c.p.p., postula che l'agente si sia previamente rappresentato ed abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo che esprime, invece, la sua opzione a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, pure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza che si concretizza di volta in volta in relazione alle occasioni ed opportunità esistenziali.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 20 luglio 2018 n. 34363

Esecuzione penale - Giudice dell'esecuzione - Reato continuato - Elementi ed indici di valutazione della continuazione ex articolo 671 c.p.p. - Provvedimento di diniego - Motivazione.
La decisione del giudice dell'esecuzione in ordine all'eventuale applicazione della continuazione ex articolo 671 c.p.p. (con la relativa rideterminazione delle pene comminate per i reati giudicati separatamente in maniera definitiva), se congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità. Il provvedimento del giudice a quo che rigetti l'istanza di applicazione della continuazione deve ritenersi ass olutamente ben motivato se individua correttamente una serie di elementi sintomatici dell'inesistenza del medesimo disegno criminoso, quali la diversa identità dei complici del condannato, la svariate serie dei luoghi di commissione dei delitti e la distanza temporale tra i fatti. Peraltro, l'istanza di applicazione della continuazione avanzata dal condannato non deve essere generica, come ad esempio accade qualora il richiedente si limiti ad elencare le sentenze di condanna intervenute a proprio carico. Infatti, colui che intenda beneficiare della disciplina del reato continuato ha l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della propria domanda, non essendo sufficiente il semplice riferimento alla contiguità temporale degli addebiti o alla identità e/o analogia dei reati commessi, indici, questi ultimi, sintomatici non dell'attuazione di un disegno criminoso unitario quanto, al contrario, di un'abitualità criminale e di ripetute scelte di vita del condannato sistematicamente ispirate alla violazione delle norme vigenti.
•Corte di cassazione, sezione I, sentenza 13 settembre 2016 n. 37995

Esecuzione - Istanza di applicazione della disciplina della continuazione - Reati di omesso versamento iva - Diniego - Esclusa sussistenza di medesimo disegno criminoso - Implicito riconoscimento di distinte e separate decisioni.
Ai fini della determinazione della continuità, di per sé l'omogeneità delle violazioni e la contiguità temporale di alcune di esse, seppure indicative di una scelta delinquenziale, non consentono, da sole, di ritenere che i reati siano frutto di determinazioni volitive risalenti a un'unica deliberazione di fondo, con la conseguenza che l'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora la successione degli episodi sia tale da escludere, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la preventiva programmazione dei reati, ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriore.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 3 settembre 2015 n. 35912

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Concorso formale e reato continuato - Indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso - Nozione - Sufficienza anche di uno soltanto di essi ai fini del riconoscimento della continuazione - Fattispecie.
In tema di reato continuato, l'identità del disegno criminoso è apprezzabile sulla base degli elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i fatti, dalle modalità della condotta, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo, essendo a tal fine sufficiente la sola constatazione di alcuni soltanto di essi, purché significativi. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione aveva escluso la configurabilità della continuazione per fatti di partecipazione a due associazioni per delinquere finalizzate a traffico degli stupefacenti, sebbene vi fosse contiguità temporale tra i due sodalizi ed una parziale coincidenza spaziale delle condotte).
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 12 marzo 2013 n. 11564

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Concorso formale e reato continuato - Accertamento della “continuazione” - Indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso - Nozione - Sussistenza di alcuni soltanto degli indici ai fini del riconoscimento della continuazione - Sufficienza.
In tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva il giudice, ponendo a raffronto le sentenze deve verificare la ricorrenza di almeno alcuni degli indici rivelatori dell'identità del disegno criminoso - tra cui la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo - onde accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 9 gennaio 2013 n. 8513

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