Reato di peculato: l'appropriazione è qualificata dalla ragione dell'ufficio o del servizio
Reato - Delitti contro la pubblica amministrazione - Pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio - Peculato - Elementi integrativi del reato - Appropriazione - Nesso con l'esercizio di poteri o doveri funzionali.
Nello schema normativo delineato dall'art. 314 c.p. la riconosciuta dipendenza da “ragione del suo ufficio o servizio” della disponibilità di denaro o di cosa mobile altrui in capo all'agente (pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio) vale a connotare giuridicamente il potere che è proprio del soggetto attivo del reato: il che significa che affinché sia integrato il reato di peculato è necessario che l'appropriazione compiuta dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio riguardi una res di cui quest'ultimo dispone per una ragione legata all'esercizio di poteri o doveri funzionali, in un contesto che consenta al soggetto di tenere nei confronti della cosa quei comportamenti uti dominus in cui consiste l'appropriazione.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 29 novembre 2017 n. 53825
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti dei pubblici ufficiali - Peculato - Medico dipendente di ospedale pubblico svolgente attività intramuraria - Riscossione delle somme dai pazienti - Mancato versamento all'azienda sanitaria della parte di spettanza - Peculato - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.
Integra il delitto di peculato la condotta del medico dipendente di un ospedale pubblico il quale, svolgendo in regime di convenzione attività intramuraria, dopo aver riscosso l'onorario dovuto per le prestazioni, omette poi di versare all'azienda sanitaria quanto di spettanza della medesima, in tal modo appropriandosene, a condizione che la disponibilità del denaro sia legata all'esercizio dei poteri e dei doveri funzionali del medesimo, e non in ragione di un possesso proveniente da un affidamento devoluto solo “intuitu personae”, ovvero scaturito da una situazione “contra legem”, priva di relazione legittima con l'oggetto materiale della condotta. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata ritenendo che, pur essendo stata accertata l'illecita percezione di denaro e lo svolgimento dell'attività al di fuori delle regole prescritte per l'attività professionale “intra moenia”, non fosse stato chiarito se l'imputato avesse un titolo di legittimazione in base al quale, operando all'interno di un ospedale pubblico, aveva riscosso le somme di denaro dai pazienti).
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 4 settembre 2015 n. 35988
Reati contro la pubblica amministrazione - Reato di peculato - Possesso qualificato - Ragione dell'ufficio o del servizio - Configurabilità.
In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 13 febbraio 2015 n. 6383
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Peculato - In genere - Elementi differenziali rispetto al reato di appropriazione indebita aggravata ex art. 61, n. 9, c.p.
Le distinte figure criminose del peculato e della appropriazione indebita aggravata si differenziano nella loro stessa materialità, con riferimento alle caratteristiche del possesso del denaro o della cosa mobile. Mentre il peculato richiede nel soggetto agente il possesso del denaro o della cosa mobile per ragioni di ufficio o di servizio, l'appropriazione indebita aggravata ex articolo 61 c.p., n. 9 postula che il possesso sia stato devoluto all'agente intuitu personae e l'abuso dei poteri o l'inosservanza dei doveri servono al medesimo non già a procurarsi quel possesso ma ad agevolare la realizzazione della condotta tipica.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 14 settembre 2007 n. 34884