Recidiva e reato continuato: coesistenza o inconciliabilità?
Reato - Continuazione - Recidiva - Rapporto tra i due istituti - Incompatibilità - Esclusione.
Non esiste incompatibilità tra gli istituti della continuazione e della recidiva essendo il primo finalizzato a riconoscere il minore disvalore della progressione criminosa che si esprime in esecuzione di un medesimo disegno criminoso; mentre la recidiva è funzionale a consentire la valorizzazione, nella determinazione della sanzione, della oggettiva crescente pericolosità attribuibile all'agente che reitera condotte penalmente rilevanti.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 26 ottobre 2018 n. 49092
Reato - Reato continuato - In genere - Recidiva e continuazione - Compatibilità.
Non esiste incompatibilità tra gli istituti della recidiva e della continuazione, potendo quest'ultima essere riconosciuta tra un reato già oggetto di condanna irrevocabile e un altro commesso successivamente alla formazione di detto giudicato.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 3 maggio 2016 n. 18317
Reato - Reato continuato - In genere - Recidiva e continuazione - Compatibilità.
Nel caso di reato commesso dopo il passaggio in giudicato di sentenze di condanna per reati in precedenza consumati, il riconoscimento della recidiva non è di ostacolo al contestuale riconoscimento della continuazione, ove si accerti la permanenza dell'identico disegno criminoso. La recidiva opera, infatti, soltanto relativamente ai reati commessi dopo una sentenza irrevocabile di condanna e il fatto che l'agente abbia persistito nella condotta criminosa nonostante la controspinta psicologica costituita dalla precedente condanna è conciliabile con il permanere dell'originario disegno criminoso.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 11 maggio 2016 n. 19477
Reato - Reato continuato - In genere - Recidiva - Compatibilità - Esclusione.
Non vi è compatibilità tra recidiva e continuazione, con la conseguenza che non può tenersi conto della recidiva una volta ritenuta la continuazione tra il reato per cui sia pronunciata sentenza passata in giudicato, valutato come più grave e, pertanto, considerato reato base, e quello successivo, oggetto di ulteriore giudizio, in quanto i reati ritenuti in continuazione costituiscono momenti di un'unica condotta illecita, caratterizzata dalla reiterazione di diversi episodi delittuosi, consumati in attuazione di un medesimo disegno criminoso, con la conseguenza che non è possibile ritenere la recidiva per gli episodi successivi al primo. Tra i due istituti esiste, pertanto, assoluta antitesi, valorizzando la recidiva la speciale proclività a delinquere, espressa dalla reiterazione di reati consumati in piena autonomia rispetto a vicende pregresse ed elidendo la continuazione proprio la predetta autonomia, collegando ed unificando i diversi episodi criminosi.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 15 febbraio 2011 n. 5761