Recovery plan: priorità alla riforma dei riti per tagliare la durata dei processi
Nella bozza del Piano di ripresa e resilienza si ipotizza un Dl per anticipare parte della Codice della crisi
Al termine del Piano il complesso delle misure adottate permetterà una riduzione della durata media dei processi da un minimo del 16% nei Tribunali penali, fino ad un massimo del 52% nelle Corte di appello, sempre penali; mentre nel civile il taglio dei tempi sarà del 30% in primo grado, fino quasi alla metà (49%) in secondo grado. Inizia e si chiude con la questione della lentezza dei processi, dovuta in gran parte al peso dell'arretrato, il corposo capitolo sulla riforma della Giustizia - definito "centrale" - all'interno della bozza di Recovery Plan all'esame del Consiglio dei ministri.
Riduzione stimata della durata media dei procedimenti rispetto al 2019: Tribunale civile dal 30% al 40%; Tribunale penale dal 16% al 26%; Corte di Appello civile dal 39% al 49%; Corte di Appello penale dal 42% al 52%.
Piano nazionale di ripresa e resilienza
Attualmente nel civile servono 527 giorni per chiudere un processo contro i 233 di media dell'Ue, non va meglio nel penale con 361 giorni a fronte di 144 nel resto d'Europa. Lentezze ed inefficienze della giustizia secondo lo studio Cer-Eures, riportato dalla bozza del PNRR, ci costano 2,5 punti Pil, pari a circa 40 miliardi di euro. Mentre una riduzione della durata delle procedure civili del 50 per cento accrescerebbe le dimensioni medie delle imprese manifatturiere di circa il 10 per cento. Una giustizia più rapida creerebbe anche 130mila posti di lavoro in più e circa mille euro all'anno di reddito pro-capite, oltre ad un rilevante impatto sulla realizzazione delle infrastrutture.
Per snellire la macchina il Governo punta sulla approvazione dei "disegni di legge delega per la riforma del processo penale e del processo civile entro il mese di giugno del 2021, così da consentire l'approvazione dei decreti delegati entro l'anno successivo (giugno 2022)".
Ci vorrà invece più di tempo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e del Csm che, "data la connessione dei temi", dovrà obbligatoriamente seguire la riforma del processo penale. Ma in questo caso il disegno di legge "contiene 2/3 di norme immediatamente precettive", quelle sul funzionamento e l'elezione del Csm e sul rapporto fra magistratura e politica che dunque saranno operative per la fine del 2021; laddove serviranno decreti legislativi attuativi si arriverà a giugno 2022.
Sono già state approvate invece le norme in materia di crisi di impresa e di insolvenza la cui entrata in vigore è prevista per il 1° settembre 2021, ma un Dl potrebbe anticiparne l'entrata in vigore di alcune parti . Infine, a completare il quadro, in programma c'è anche il "reclutamento straordinario di un adeguato contingente di risorse umane aggiuntive per la gestione e lo smaltimento, in un arco temporale definito, dell'arretrato", ma anche di supporto all'attività giurisdizionale quali gli addetti, i tirocinanti e i magistrati onorari aggregati all'ufficio del processo.
Le linee d'azione
Tra gli interventi previsti dal PNRR, divisi in quattro linee d'azione, non vi è soltanto il miglioramento delle prestazioni degli Uffici giudiziari, ma anche la digitalizzazione "per incrementare la capacità del sistema di rispondere alla domanda degli utenti e potenziare la tracciabilità delle procedure"; il potenziamento delle strutture materiali e la logistica della giustizia; aumentare l'effettività del sistema penale "attraverso il reinserimento sociale dei soggetti in esecuzione penale per il contrasto alla recidiva e la diffusione della cultura della legalità".
La riforma del processo civile
La riforma finalizzata alla semplificazione (AS 1662) prevede l'introduzione di un unico rito, con discussione conclusiva orale e semplificazione anche dell'appello; la riduzione del numero dei casi in cui la competenza è attribuita al tribunale in composizione collegiale; la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, in un'ottica di forte intensificazione del ricorso a questi ultimi; la definitiva implementazione del processo telematico, con la previsione che in tutti i procedimenti civili, di qualsiasi grado, il deposito dei documenti e degli atti di parte abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche, e della obbligatorietà delle notifiche a mezzo pec (o con sistemi più avanzati) in tutti i casi in cui il destinatario sia titolare di un indirizzo PEC o di un domicilio digitale; il rafforzamento dei doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi ed il riconoscimento dell'amministrazione della giustizia quale soggetto danneggiato nei casi di responsabilità aggravata per lite temeraria.
Corte di cassazione
Per affrontare "la perdurante criticità che affligge la sezione tributaria della Cassazione",
nel PNRR si è previsto che possano essere assegnati magistrati onorari ausiliari nel numero
massimo di cinquanta unità, in via temporanea e contingente. Le norme sono già state elaborate "e sono in attesa di essere inserite in un prossimo binario normativo".
Ordinamento giudiziario
Il Ddl (AS 1884) è diretto ad ottenere significativi effetti sull'efficienza dell'amministrazione della giustizia. I punti caratterizzanti sono i seguenti: obbligatorietà anche per il settore penale dei programmi di gestione dei giudizi; il dirigente dell'ufficio verificherà la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro; introduzione di illeciti disciplinari in caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal capo dell'ufficio e dai programmi di gestione; riorganizzazione delle Procure della Repubblica improntata a criteri di efficienza e di valorizzazione delle competenze; periodo minimo di cinque anni di permanenza del magistrato nel ruolo direttivo; nuovi e più intensi corsi per la formazione; razionalizzazione dei meccanismi di avanzamento; riduzione dei tempi di accesso alla professione di magistrato; preclusione della partecipazione al concorso per la copertura dei posti apicali ai magistrati che in ragione dell'età non possano garantire la permanenza per almeno quattro anni, salve alcune eccezioni; riforma del meccanismo di elezione dei componenti del Csm e rimodulazione dell'organizzazione.
Processo penale
Il disegno di legge (AC 2435) prevede: la progressiva digitalizzazione, deposito telematico degli atti e dei documenti e utilizzo della pec ed anche di soluzioni tecnologiche diverse dalla pec stessa; drastica riduzione dei casi in cui il procedimento sfocia nel dibattimento, il giudizio ordinario ad impronta accusatoria e caratterizzato dal metodo della cross examination, dovrebbe essere riservato ad un numero residuale di casi, come avviene nel sistema statunitense. Per far ciò dispone un potenziamento dei filtri in base al quale decidere se esercitare l'azione penale; e per il Gip se rinviare a giudizio; oltre ad una nuova disciplina dei riti alternativi.
Previste poi l'incremento dei giudici ausiliari in appello; l'introduzione di un giudizio monocratico d'appello; l'estensione delle ipotesi di inappellabilità delle sentenze. Infine, il difensore potrà appellare la sentenza di primo grado solo se munito di uno specifico
mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza stessa. Si elimina la possibilità di presentare l'impugnazione nella cancelleria di un ufficio giudiziario diverso. Introduzione di termini di durata massima delle diverse fasi e dei diversi gradi del processo penale.
Codice della crisi di impresa
Tra le priorità riportate dalla bozza di Recovery Plan in materia di giustizia, un paragrafo è dedicato all Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Il provvedimento è già legge (Dlgs 14/2019, attuativo della legge delega 155/2017) ma la sua entrata in vigore è stata differita, a causa dell'emergenza sanitaria, al 1° settembre 2021. "Si è quindi predisposto – si legge nella bozza - lo schema di un decreto legge con cui vengono anticipate alcune disposizioni agevolative dell'utilizzo di strumenti di risoluzione della crisi alternativi al fallimento o mirate al salvataggio dell'azienda attraverso una sua pronta cessione ad un soggetto diverso da quello in crisi". Con lo stesso schema di decreto-legge si introducono inoltre "norme speciali che, per il solo periodo coincidente e successivo con la crisi epidemiologica Covid-19, aiutano l'imprenditore nella gestione della propria crisi finalizzata ad evitare la mera liquidazione del patrimonio, previo risanamento dell'impresa". "È inoltre all'esame del Parlamento – prosegue il testo - un emendamento di modifica della legge 27 gennaio 2012, n. 3, che disciplina il sovraindebitamento delle piccole imprese non fallibili, dei professionisti e delle imprese agricole, oltre che dei consumatori, al fine di anticipare anche in tale materia alcune disposizioni del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, così da facilitare l'accesso alle procedure di soluzione del sovraindebitamento, oltre che l'esdebitazione del debitorepersona fisica prevedendola anche nei casi di incapienza".
Infrastrutture
Previste infine misure di intervento sull'edilizia giudiziaria mediante la previsione di interventi di realizzazione di cittadelle giudiziarie e di interventi di efficientamento degli edifici esistenti. E misure di intervento sul sistema dell'esecuzione penale mediante la previsione di interventi di edilizia penitenziaria e di potenziamento del sistema del trattamento funzionali da un lato a potenziare l'effetto preventivo e dell'altro a limitare il fenomeno della recidiva.