Comunitario e Internazionale

Regime patrimoniale tra coniugi: linee-guida comuni nella Ue

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di Marina Castellaneta

Regole comuni e certezza del diritto. Tempi rapidi per il riconoscimento di provvedimenti emessi in un altro Stato Ue. Individuazione del giudice competente, a vantaggio di oltre 16 milioni di coppie che vivono in situazione transfrontaliera. Sono gli obiettivi fissati dai regolamenti Ue n. 2016/1103 del 24 giugno 2016 - che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi - e n. 2016/1104, che si occupa delle analoghe questioni relative però agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, entrambi in vigore da oggi. Con importanti novità nei rapporti familiari transnazionali.

I due regolamenti fissano i titoli di giurisdizione per individuare il giudice competente, la legge applicabile per i rapporti patrimoniali tra coniugi e nei casi di unioni registrate e si occupano del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni, inclusi gli atti pubblici.

È stato un percorso accidentato quello per arrivare all'adozione dei regolamenti che, infatti, proprio per l'impossibilità di raggiungere un'intesa a 28, sono stati adottati con la procedura di cooperazione rafforzata (l'Italia partecipa sin dall'inizio). A causa delle divergenze tra Paesi membri, gli atti Ue non includono la nozione di matrimonio, lasciata alla competenza degli Stati. Stessa situazione per le unioni registrate: per non incidere sulla libertà di scelta degli Stati è chiarito che la nozione è definita solo per l'applicazione del regolamento. Entrambi gli atti escludono dal campo di applicazione, tra gli altri, le successioni, la natura di diritti reali e le questioni relative all'iscrizione nel registro dei diritti mobili e immobili. Sono inclusi, invece, tutti gli aspetti di diritto civile dei regimi patrimoniali tra coniugi e gli effetti patrimoniali delle unioni registrate che vanno dalla gestione quotidiana dei beni dei partner alla liquidazione del regime patrimoniale.

Entrambi gli atti si occupano della legge applicabile alle questioni che rientrano nel perimetro dei regolamenti. Ampio spazio all'utilizzo della volontà delle parti, che possono scegliere di applicare anche la legge di uno Stato non membro. In ogni caso è richiesto un legame con la legge scelta e, quindi, può trattarsi della legge dello Stato di residenza abituale di entrambi i coniugi o nubendi o di uno di essi o della legge di uno Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo. Consentito il cambiamento di legge che vale, salvo diverso accordo, solo pro futuro e facendo salvi i diritti dei terzi. Per quanto riguarda le unioni registrate, ai partner viene garantita libertà di scelta con analogie rispetto alla regolamentazione prevista per i coniugi, con la possibilità di indicare la legge dello Stato in cui l'unione registrata è stata costituita. Fissato, però, un limite generale perché la legge scelta deve riconoscere gli effetti patrimoniali alle unioni registrate.

Via libera al riconoscimento automatico delle decisioni, mentre per l'esecuzione è necessario che su istanza di una parte interessata l'atto sia dichiarato esecutivo. Per facilitare il riconoscimento delle decisioni sono stati predisposti, con i regolamenti di esecuzione n. 2018/1935 e n. 2018/1990, i moduli da utilizzare per le diverse procedure.

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