Rassegne di Giurisprudenza

Registrazione del contratto di locazione immobiliare per uso diverso da quello abitativo

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a cura della Redazione Diritto

Registrazione - Canone di locazione - Posteriore conclusione e registrazione di altro contratto con canone inferiore - Tardiva registrazione del contratto originario - Invalidità non viene sanata
Nel contratto di locazione immobiliare ad uso diverso da quello abitativo, se le parti concludono un primo contratto senza registrarlo, ed uno successivo, immediatamente registrato, che contempli un canone di locazione inferiore, la registrazione tardiva del contratto originario (che segua quella del secondo contratto) non può avere l'effetto di sanarne l'invalidità. Il solo contratto posteriore è quello idoneo a regolare il rapporto corrente tra le parti.
•Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 30 marzo 2023, n. 8968

Locazione - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) locazione immobiliare - Tardiva registrazione del contratto da parte del conduttore - Effetti sui contratti registrati dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2011 al 16 luglio 2015 - Sanatoria "ex tunc" - Ragioni
Il contratto di locazione immobiliare tardivamente registrato dal conduttore dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2011 sino al 16 luglio 2015 (coincidente col deposito della sentenza n. 169 del 2015 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 5, comma 1-ter, del d.l. n. 47 del 2014) è valido ed efficace in quanto la tardiva registrazione integra una sanatoria "ex tunc" della nullità sancita dall'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004; il canone o l'indennità di occupazione dovuti per il suddetto periodo corrispondono a quelli stabiliti dall'art. 13, comma 5, l. n. 431 del 1998, senza che a ciò osti la sentenza n. 87 del 2017 della Corte costituzionale, la quale ha escluso che la citata norma abbia sancito la validità del contratto tardivamente registrato secondo la disciplina dichiarata costituzionalmente illegittima, ma non gli effetti della tardiva registrazione ai sensi dell'art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza dell'8 settembre 2022, n. 26493

Locazione - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) locazione immobiliare ad uso abitativo - Omessa registrazione del contratto - Conseguenze - Nullità - Tardiva registrazione - Sanatoria con efficacia retroattiva - Configurabilità - Registrazione parziale - Conseguenze - Fattispecie
Il contratto di locazione di immobili ad uso abitativo, ove non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi dell'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004, ma, in caso di tardiva registrazione, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza "ex tunc", sia pure limitatamente al periodo di durata del rapporto indicato nel contratto successivamente registrato. (Principio affermato in relazione ad un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato il 10 marzo 2011 e registrato il 2 marzo 2012).
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 4 giugno 2021, n. 15582

Locazione - Obbligazioni del conduttore - Corrispettivo (canone) - In genere locazione immobiliare ad uso abitativo - Nullità ex art. 13, comma 1, della l. n. 431 del 1998 - Portata - Invalidità del patto occulto di maggiorazione del canone - Fondamento e conseguenze
In tema di locazione immobiliare ad uso abitativo, la nullità prevista dall'art. 13, comma 1, della l. n. 431 del 1998 sanziona esclusivamente il patto occulto di maggiorazione del canone, oggetto di un procedimento simulatorio, mentre resta valido il contratto registrato e resta dovuto il canone apparente; il patto occulto, in quanto nullo, non è sanato dalla registrazione tardiva, fatto extranegoziale inidoneo ad influire sulla validità civilistica.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 22 agosto 2018, n. 20881