Registro al netto del mutuo
La sentenza resa in fase di rinvio, a seguito di giudizio di Cassazione, dalla Ctr Milano (depositata il 26.09.2017), riprende il tema della tassazione dei conferimenti immobiliari gravati da ipoteca.
Il caso è il seguente: talune persone fisiche hanno conferito in una società, della quale sono divenuti soci di minoranza, un terreno gravato da ipoteca iscritta a garanzia di un mutuo stipulato pochi giorni prima del conferimento. L’atto di conferimento è stato assoggettato a imposta di registro sul solo valore di conferimento pari alla differenza tra il valore del terreno e il debito da mutuo e, successivamente, l’agenzia delle Entrate ha rettificato l’importo dovuto, calcolando l’imposta sul valore lordo del terreno conferito, nonostante l’articolo 50 del Tur, secondo il quale, per i conferimenti immobiliari, la base imponibile è costituita dal valore dei beni, al netto degli oneri accollati alla società.
La Cassazione aveva concluso che nemmeno la particolare natura del vincolo reale risultava sufficiente a giustificare la richiesta inerenza delle passività, essendo necessaria una verifica circa la sussistenza del «collegamento» tra passività ed acquisizione del bene, che escluda la riduzione dell’imposta di registro per i mutui ipotecari costituiti, pochi giorni prima dell’operazione, potenzialmente in funzione di elusione del carico tributario.
Nel giudizio di rinvio la Ctr, evitando di sottoporre la questione interpretativa alla Corte Ue, ha concluso per l’annullamento dell’avviso di liquidazione, sulla base di una duplice motivazione. Innanzitutto, in presenza del suddetto vincolo ipotecario, costituisce collegamento funzionale, rilevante ai fini della deduzione delle passività, la circostanza che il mutuo fosse stato contratto dai conferenti per lo sfruttamento economico dell’immobile. In secondo luogo, il sospetto di finalità elusiva, essenzialmente dato dalla contiguità temporale, viene meno allorché il conferente divenga socio della conferitaria, dovendosi, in tale ipotesi, escludere che il finanziamento sia stato acceso prima del conferimento a beneficio dei soli conferenti.