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Regno Unito, la Corte Ue chiarisce le condizioni per eseguire il mandato d’arresto

Per i giudici di Lussemburgo, sentenza nella causa C-202/24, le autorità giudiziarie degli Stati membri devono procedere ad un esame autonomo del rischio di violazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

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di Francesco Machina Grifeo

Le autorità giudiziarie degli Stati membri alle quali è chiesto di eseguire un mandato d’arresto da parte della Regno Unito devono procedere ad un esame autonomo del rischio di violazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in cui la persona interessata asserisce di incorrere in caso di consegna. Il meccanismo di consegna previsto dall’ASCC differisce da quello previsto dalla decisione quadro relativa ai mandati d’arresto europei. Lo ha stabilito la Corte Ue, sentenza nella causa C-202/24 , ricordando che dopo Brexit l’esecuzione dei mandati d’arresto emessi dal Regno Unito nell’Unione è disciplinata dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (ASCC, tra l’Unione e il Regno Unito).

Il caso - Un giudice del Tribunale dell’Irlanda del Nord (Regno Unito) ha emesso quattro mandati d’arresto nei confronti di una persona sospettata di aver commesso reati connessi al terrorismo. Nell’impugnazione dinanzi alla Corte suprema d’Irlanda, l’interessato ha sostenuto che la sua consegna sarebbe incompatibile con il principio di legalità dei reati e delle pene a causa di una modifica sfavorevole delle norme sulla liberazione condizionale adottata dal Regno Unito dopo la presunta commissione dei reati.

La Corte suprema d’Irlanda rileva che la Corte suprema del Regno Unito si è già pronunciata nel senso della compatibilità delle norme con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e che essa stessa, in tale contesto, ha già respinto l’argomento dell’interessato relativo al rischio di violazione. Il giudice tuttavia chiedendosi se la stessa conclusione potesse essere tratta alla luce del principio di legalità dei reati e delle pene sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»), ha interrogato la Corte di giustizia.

La motivazione - Nella sua sentenza in data odierna, la Corte precisa l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve procedere a un esame autonomo di tale rischio alla luce della Carta, per quanto un rischio di violazione della CEDU sia già stato escluso. E dovrà rifiutare l’esecuzione soltanto se, dopo aver chiesto informazioni e garanzie ulteriori all’autorità emittente, dispone di elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati che dimostrino l’esistenza di un rischio reale di applicazione di una pena più grave di quella inizialmente prevista il giorno della commissione del reato.

La Corte osserva al riguardo che il sistema semplificato di consegna, istituito dalla decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo, si basa sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri e sul principio del riconoscimento reciproco. Si tratta di una peculiarità delle relazioni fra gli Stati membri che condividono un complesso di valori comuni sui quali l’Unione si fonda.

E sebbene un tale livello di fiducia possa anche essere stabilito da accordi internazionali tra gli Stati membri e alcuni paesi terzi che intrattengono relazioni privilegiate con l’Unione europea, l’ASCC – prosegue la decisione - non stabilisce tali relazioni privilegiate fra il Regno Unito e l’Unione europea, tanto più che il Regno Unito non fa parte dello spazio europeo senza frontiere interne. Inoltre, il meccanismo di consegna previsto dall’ASCC differisce, sotto taluni aspetti, in modo sostanziale da quello disciplinato dalla decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo.

In tale contesto, dunque, allorché la persona ricercata fa valere un rischio di violazione di un diritto fondamentale sancito dalla Carta, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve esaminare il complesso degli elementi pertinenti per valutare la situazione in caso di consegna al Regno Unito. Ciò presuppone, a differenza dell’esame in due fasi necessario nell’ambito del mandato d’arresto europeo, che si tenga conto contemporaneamente tanto delle norme e delle prassi vigenti in via generale in tale paese quanto, in mancanza di applicazione dei principi di fiducia e di riconoscimento reciproci, delle peculiarità della situazione individuale della persona di cui si tratta.

Infine, per quanto riguarda la modifica delle norme sulla liberazione condizionale, la Corte dichiara che una misura relativa all’esecuzione di una pena sarà incompatibile con la Carta solo se comporta una modifica della portata reale della pena prevista il giorno in cui il reato in discussione è stato commesso, comportando così l’irrogazione di una pena più severa di quella inizialmente prevista.

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