Regolamenti del costruttore, tabelle modificabili solo con la delibera
È l’importante principio di diritto affermato dalla Cassazione con la sentenza 791 del 12 gennaio 2022 che, ha definitivamente disatteso le richieste della società ricorrente
Il mandato irrevocabile a modificare le tabelle millesimali originariamente predisposte, conferito da tutti i condòmini alla società costruttrice, anche se contenuto nel regolamento condominiale di natura contrattuale, dev’essere inteso nel senso che la modifica per essere operativa deve comunque passare da una successiva approvazione dell’assemblea.
La clausola invalida
È l’importante principio di diritto affermato dalla Cassazione con la sentenza 791 del 12 gennaio 2022 che, ha definitivamente disatteso le richieste della società ricorrente che, al contrario, sulla base d una clausola richiamata dal regolamento, aveva impugnato due distinte delibere assembleari, invocando l’ applicazione delle tabelle millesimali, così come modificate dal tecnico che essa stessa aveva incaricato.
Ad avviso della Suprema corte, la clausola contenente il conferimento del mandato irrevocabile al costruttore per l’eventuale modifica della tabelle – e del regolamento - non può implicare l’accettazione preventiva di una disciplina che, in quanto non ancora venuta ad esistenza al momento dell’acquisto degli immobili da parte dei singoli condòmini, non può perciò da questi ultimi né essere conosciuta preventivamente, né, tantomeno, considerarsi approvata.
La disciplina applicabile
La Cassazione estende quindi la disciplina applicabile in caso di regolamento raficato dai condòmini nell’atto di acquisto. In queste ipotesi, i patti che impongono restrizioni a carico dei singoli sul diritto di godere delle proprietà comuni, sono valide solo se espressamente, e individualmente, approvate o richiamate nei singoli atti d’acquisto, o se pongono in essere, rispetto all’originario, unico, proprietario, servitù reciproche, oneri reali o, quantomeno, obbligazioni reali. (Cassazione 5336/17).
Altrimenti si è in presenza di un mandato che la Suprema corte qualifica come “invalido”, esattamente come quello “in bianco” contenuto nei singoli atti d’acquisto con cui si dà incarico all’unico costruttore di modificare le tabelle esistenti .