Regolamento condominiale "contrattuale", opposizione di terzo e non impugnazione se c'è violazione del litisconsorzio
La Cassazione, sentenza n. 6656 depositata oggi, ha confermato il rigetto dell'impugnazione per la parte rimasta estranea al giudizio
Se non si è partecipato al giudizio, in quanto l'azione è stata promossa nei confronti dell'amministratore condominiale (o del condominio ma non di tutti i condomini), l'unica strada per contestare la decisione che ha sancito la nullità (di una parte) del "Regolamento condominiale" di "natura contrattuale", è l'opposizione di terzo. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 6656 depositata oggi, respingendo il ricorso di un condomino che essendo rimasto estraneo al precedente giudizio non poteva proporre appello contro la relativa decisione.
In primo grado, il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato la nullità della delibera e del regolamento condominiale nella parte in cui prevedevano la possibilità di sostituire in assemblea i condomini non presenti con "delegati di zona del comparto immobiliare". Proposta impugnazione da parte del condomino attualmente ricorrente per violazione del contraddittorio, la Corte di appello "ritenne distinto ed autonomo il diritto spettante alla condomina rispetto alla sentenza resa nei confronti del Condominio, e perciò legittimata a proporre opposizione ordinaria ex art. 404, comma 1, c.p.c., e non invece appello".
Proposto ricorso contro quest'ultima decisione, la Cassazione ha preliminarmente precisato che "il regolamento di condominio cosiddetto ‘contrattuale', quali ne siano il meccanismo di produzione ed il momento della sua efficacia, si configura dal punto di vista strutturale, come un contratto plurilaterale, avente cioè pluralità di parti e scopo comune". "Ne consegue che l'azione di nullità del regolamento medesimo è esperibile non nei confronti del condominio (e quindi dell'amministratore), il quale è carente di legittimazione in ordine ad una siffatta domanda, ma da uno o più condomini nei confronti di tutti gli altri, in situazione di litisconsorzio necessario".
Dunque, la decisione che, come quella in esame, dichiari la nullità di clausole del regolamento di condominio "contrattuale", accogliendo la domanda proposta nei confronti dell'amministratore di condominio, privo al riguardo di legittimazione passiva, "non può, perciò, essere appellata da uno o da alcuni singoli condomini (non essendo comunque idonea a fare stato nei confronti degli stessi), seppur costoro siano, per quanto detto, gli effettivi titolari (dal lato attivo o passivo) del rapporto sostanziale dedotto in giudizio". E ciò, alla stregua del principio generale per cui "la legittimazione all'impugnazione, in genere, spetta, fatta eccezione per l'opposizione di terzo, solo a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel precedente grado di giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, poiché con l'impugnazione non si esercita un'azione ma un potere processuale che può essere riconosciuto solo a chi abbia partecipato al precedente grado di giudizio".