Repêchage: ricollocazione del lavoratore senza obbligo di formazione specifica
Lavoro - Lavoro subordinato - Licenziamento - Per giustificato motivo oggettivo - Obbligo di repêchage - Ricollocazione in mansioni inferiori - Compatibilità con il bagaglio professionale posseduto - Necessità - Obbligo di formazione specifica ai sensi del novellato art. 2103 c.c. - Insussistenza.
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’obbligo datoriale di repêchage, anche ai sensi del novellato art. 2103, comma 2, c.c., è limitato alla ricollocazione in mansioni inferiori...
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