Responsabilità amministrativa degli Enti: il Tribunale di Milano nega l'ammissibilità della Costituzione di parte civile nei confronti dell'ente imputato ai sensi del Dlgs. 231 del 2001
Nota a ordinanza: GUP del Tribunale di Milano, 2 febbraio 2021
Con l'ordinanza in commento, il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Milano conferma la tesi sostenuta dalla prevalente dottrina e giurisprudenza, negando l'ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti di un ente, ritenendo tale istituto incompatibile con la disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti.
Questa in sintesi la vicenda processuale.
Nel corso dell'udienza preliminare, il G.U.P. veniva, tra le altre cose, chiamato a pronunciarsi su una eccezione di inammissibilità della costituzione di parte civile spiegata nei confronti di un ente evocato in giudizio ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.
Ebbene, Il GUP motivava la propria decisione di rigetto della richiesta costituzione di parte civile rilevando, sulla scorta dell'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, come l'assenza nel D.lgs. 231/2001 di ogni riferimento all'istituto della costituzione di parte civile non debba considerarsi alla stregua di una lacuna normativa, quanto piuttosto di una precisa scelta del Legislatore, "che ha voluto operare, intenzionalmente, una deroga rispetto alla regolamentazione codicistica: la parte civile non è menzionata nella sezione II del capo III del decreto dedicata ai soggetti del procedimento a carico dell'ente, né ad essa si fa alcun accenno nella disciplina relativa alle indagini preliminari, all'udienza preliminare, ai procedimenti speciali, alle impugnazioni ovvero nelle disposizioni sulla sentenza, istituti che, invece, nei rispettivi moduli previsti nel codice di procedura penale contengono importanti disposizioni sulla parte civile e sulla persona offesa" (così Cass. Pen., Sez. VI, 22/01/2011, n. 2551).
Con l'ordinanza in commento, il GUP del Tribunale di Milano si discosta da una tesi minoritaria che ha ricevuto taluni limitati consensi nell'ambito della giurisprudenza di merito, secondo la quale la costituzione di parte civile nei confronti dell'ente sarebbe ammissibile sulla base del combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., applicabili in relazione all'art. 34 del D.lgs. 231/2001, il quale ammette che "per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale". A sostegno di tale orientamento, si è espresso, ad esempio, il Tribunale di Trani con l'ordinanza del 7 maggio 2019, affermando che "il legislatore non è rimasto silente, ma ha espressamente individuato un sistema di rinvio recettizio alle disposizioni generali sul procedimento, essendo, quindi, escluso il ricorso all'analogia".
Recentemente, anche il Tribunale di Lecce ha dichiarato di "aderire all'indirizzo che ammette la possibilità per il danneggiato di avanzare la propria pretesa risarcitoria direttamente nei confronti dell'ente nell'ambito del processo penale instaurato anche nei confronti della persona giuridica", sostenendo che il legislatore, rimanendo silente nella regolazione della materia sancita dal D.lgs. 231/2001, non ha espressamente vietato la costituzione di parte civile nei confronti dell'ente e che neanche si può ritenere che il medesimo decreto contenga indicazioni che facciano dedure una inammissibilità di questa e, perciò, non emerge "alcun ostacolo a una interpretazione estensiva nella disciplina specifica in tema di accertamento dell'illecito amministrativo" (Ordinanza Trib. Lecce, Sez II, 29/01/2021).
Tuttavia, tale tesi minoritaria non sembra trovare il favore della Cassazione, che, come appare dalla sentenza sopra citata, ritiene preclusa la costituzione di parte civile nei confronti dell'ente, principalmente perché il reato, come noto, costituisce solo uno tra i presupposti della responsabilità amministrativa degli