Condanna possibile se la deposizione non è ritenuta credibile solo in parte
E’ ammissibile in linea di principio una valutazione frazionata della testimonianza, senza che le parti di essa ritenute non veritiere travolgano l’intero narrato
Nel processo penale è possibile che la condanna sia fondata sulla sola testimonianza della vittima del reato che va ovviamente valutata dal giudice con estremo rigore in ordine all’attendibilità. E si tratta di esame di merito che deve essere ancor più stringente se la parte offesa si è anche costituita nel processo parte civile.
La Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 27992/2025 – ha affrontato la valutazione della testimonianza nel caso ancor più complesso e delicato del testimone minore vittima di un reato sessuale.
Si tratta di casi in cui il rischio “normale” che non venga detta volontariamente la verità si somma - ad esempio - a quello della dispercezione della realtà o della possibilità di essere indotto ad affermare fatti o circostanze a seguito della manipolazione di altri. Comunque sia - al d là del fatto che chi testimonia sia un minore o addirittura un bambino piccolo - la credibilità del narrato reso davanti al giudice deve corrispondere ad alcuni canoni elaborati dalla giurisprudenza oltre al libero convincimento del giudice.
Nel caso affrontato dalla Cassazione si è posto il problema della attendibilità di una testimonianza quando questa sia stata ritenuta non rispondente al vero su alcuni fatti, ma su altri sì. Infatti, il ricorso è stato accolto con rinvio per nuovo giudizio poiché l’imputato accusato di quattro episodi di abuso sessuale era stato condannato per uno solo di essi in base sempre alla testimonianza della piccola vittima. Ciò che ha reso attaccabile la condanna per il singolo episodio ritenuto accertato, ma senza che il giudice abbia adeguatamente motivato sulla specifica credibilità in quel caso e negli altri no.
Il chiarimento offerto dalla Cassazione con la sentenza inviata al massimario della Suprema Corte spiega che è possibile fondare la condanna sulla deposizione che non sia stata ritenuta credibile in toto, ma solo in parte. Nel senso che è ammissibile in linea di principio una valutazione frazionata della testimonianza, senza che le parti di essa ritenute non veritiere travolgano l’intero narrato.
Però il giudice potrà frazionare la testimonianza e tenere conto della parte di essa che ritenga vera a patto che non vi siano interferenze con le parti acclarate come non credibili.