Civile

Responsabilità amministratori, la società deve provare gli elementi da cui desumere la violazione di diligenza

All'amministratore tocca invece dimostrare l'esistenza di fatti idonei a escludere o attenuare una sua responsabilità

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di Andrea Alberto Moramarco

In caso di presunta responsabilità degli amministratori, la società non deve soltanto dimostrare la sussistenza di un atto dannoso imputabile al manager, ma deve dare conto anche degli altri elementi di contesto dai quali è possibile dedurre la violazione del dovere di diligenza. All'amministratore, invece, tocca provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere o attenuare una sua responsabilità. Ciò è quanto si afferma nella sentenza n. 25056/2020 della Cassazione.

Il caso - La vicenda oggetto della decisione risale ai primi anni ‘90, quando l'allora amministratore delegato di una società di distribuzione di prodotti farmaceutici poneva in essere una operazione economica in seguito rivelatasi fallimentare. L'amministratore aveva, infatti, deciso di concedere credito a una farmacia già in difficoltà economiche, continuando a rifornirla di grandi quantità di prodotti, previa fideiussione rilasciata dalla moglie del titolare dell'impresa, e confidando nel fatto che il debitore si sarebbe ripreso con i ritardati rimborsi delle Asl. Tutto ciò però non si verificava e si generava una perdita per la società di circa 400 mila euro.
La questione finiva così dinanzi ai giudici, ove la società chiedeva il risarcimento all'ex amministratore per mala gestio, per non essersi reso conto della situazione di decozione della farmacia rifornita. L'ex dirigente, dal canto suo, si difendeva sottolineando come la situazione finanziaria dell'impresa debitrice fosse sì delicata ma non tale da lasciare intendere un completo dissesto, anche considerando la presenza di una fideiussione.

La decisione - Dopo un primo verdetto di merito favorevole alla società e un lunghissimo giudizio di appello risoltosi in senso incline all'ex amministratore, tocca alla Cassazione esprimersi sulla vicenda. Ebbene, i giudici di legittimità cassano la decisione di merito e chiariscono che la questione della responsabilità per mala gestio dell'ex amministratore deve essere riesaminata alla luce di un più corretto criterio di ripartizione probatoria. Difatti, l'errore dei giudici di merito è stato quello di fare riferimento genericamente a «elementi di contesto» da cui dedurre l'impossibilità per l'ex dirigente di fiutare l'imminente stato di dissesto della farmacia rifornita. Tuttavia, ciò non è sufficiente per escludere o affermare la responsabilità dell'ex amministratore, ma occorre una indagine più approfondita.
Sul punto la Suprema corte ricorda come all'amministratore di una società non può essere imputato, a titolo di responsabilità, di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, in quanto ciò rientra nella discrezionalità imprenditoriale. La società però, in caso di danno riconducibile all'amministratore, può dimostrare la sussistenza di violazioni degli obblighi imposti a costui e del nesso di causalità tra questi e il danno, mentre compete a chi viene accusato di allegare e provare i fatti idonei ad escludere o attenuare la sua responsabilità. In altri termini, la società deve provare la violazione dell'obbligo di diligenza da parte dell'amministratore e questi, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare al contrario di aver rispettato ogni cautela.

Tale ripartizione dell'onere probatorio non appare rispettata nella sentenza di merito. Di qui la cassazione della sentenza d'appello e l'affermazione del seguente principio di diritto: «nel caso in cui i comportamenti degli amministratori che si assumono illeciti non siano in sé vietati dalla legge o dallo statuto, l'onere della prova dell'attore non si esaurisce nella dimostrazione dell'atto compiuto dall'amministratore, investendo anche quegli elementi di contesto dai quali è possibile dedurre che lo stesso implica violazione del dovere di lealtà o di quello di diligenza; a fronte della prova della violazione del dovere, compete all'amministratore allegare e provare gli ulteriori fati che siano idonei ad escludere o ad attenuare la sua responsabilità».

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