Rassegne di Giurisprudenza

Responsabilità del datore di lavoro, obbligo di prevenzione ex articolo 2087 Cc ed adozione di misure idonee

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Lavoro - Infortunio - Sicurezza - Responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. - Diligenza - Adozione di misure idonee correlate alla specificità del rischio - Colpa
L' elemento costitutivo della responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art.2087 c.c. è la colpa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore; l'obbligo di prevenzione di cui all'articolo 2087 c.c. impone all'imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene protetto dall'art. 41 Cost., comma 2.
• Corte di Cassazione, civ., sez. VI, ordinanza del 17 gennaio 2022, n. 1269

Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Libertà e dignità del lavoratore - Tutela della salute e dell'integrità fisica responsabilità ex art. 2087 c.c. - Responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro - Configurabilità - Esclusione - Oneri probatori del lavoratore - Sussistenza - Prova della nocività dell'ambiente di lavoro - Necessità - Fattispecie.
L'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.
• Corte di Cassazione, sez. L, civ., ordinanza 8 ottobre 2018 n. 24742

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Tutela delle condizioni di lavoro - Obbligo di prevenzione ex art. 2087 cod. civ. - Oggetto - Misure non specificamente prescritte dalla legge ma imposte dalle condizioni di rischio - Inclusione - Fondamento
L'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ. impone all'imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene protetto dall'art. 41, secondo comma, • Cost. Corte di Cassazione, sez. L, civ., Sentenza 23 aprile 2012 n. 6337