Responsabilità enti: anche la società unipersonale «sanzionata» dalla 231
La natura unipersonale non “salva” la Srl, dall’applicazione della norma sulla responsabilità da reato dell’ente. Nè può evitare la condanna, prevista dalla legge 231/2001, l’assoluzione dal reato di corruzione dell’ex consigliere comunale che ha preso una mazzetta per influire con il suo voto, sul piano del governo del territorio, per rendere edificabili i terreni della società, cambiando la destinazione d’uso. La Cassazione (sentenza 49056) accoglie il ricorso del Pm e ribalta la sentenza di appello per la parte in cui aveva escluso la responsabilità dell’ente in virtù dell’assoluzione in secondo grado (annullata dalla Cassazione) dell’amministratore che aveva aiutato la società a beneficiare del plusvalore che i terreni in questione avevano acquisito “trasformandosi” da agricoli a edificabili.
Una lettura corretta della 231, impone, infatti, di escludere che il legislatore abbia scelto un criterio di imputazione di “rimbalzo” dell’ente rispetto alla persona fisica.
Né l’applicazione della norma può essere esclusa dalla forma unipersonale della società. La 231 è, infatti, riferita agli enti, definizione nella quale si devono comprendere tutti i soggetti di diritto non riconducibili alla persona fisica.
Un’interpretazione che vale indipendentemente dal conseguimento o meno della personalità giuridica e a prescindere dall’esistenza di uno scopo lucrativo. A supporto della sue lettura la Cassazione cita l’articolo 1 comma secondo della norma che si riferisce agli «enti forniti di personalità giuridica e...associazioni anche prive di personalità giuridica».
E, se il presupposto per sanzionare gli enti è l’esistenza di un soggetto “metaindividuale” come centro di interessi e rapporti giuridici, tra i destinatari deve rientrare anche la società che fa capo a un unico socio.
Corte di cassazione – Sentenza 25 ottobre 2017 n. 49056