Responsabilità: necessarie eccezionalità e imprevedibilità per l'esimente del caso fortuito
Responsabilità civile - Caso fortuito - Evento meteorologico - Eccezionalità ed imprevedibilità - Condizioni - Verifica.
Un evento meteorologico, anche di notevole intensità, può essere qualificato come caso fortuito solo se provvisto dei due requisiti dell'eccezionalità e imprevedibilità; infatti in base al principio di regolarità causale l'imprevedibilità va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento mentre l'eccezionalità si identifica come una sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale. Ne deriva che il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è di per sé sufficiente a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza.
•Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 26 febbraio 2021 n. 5422
Responsabilità civile - Colpa o dolo - Caso fortuito e forza maggiore precipitazioni atmosferiche - Caso fortuito ex art. 2051 c.c. - Configurabilità - Condizioni - Accertamento - Criteri.
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., perché le precipitazioni atmosferiche possano integrare l'ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità ed il conseguente accertamento, in particolare quello della ricorrenza di un "forte temporale", di un "nubifragio" o di una "calamità naturale", presuppone un giudizio da formulare - in relazione alla peculiarità del fenomeno - non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 22 novembre 2019 n. 30521
Responsabilità civile - Cose in custodia - Incendio - Obbligo di custodia danni ad immobili da allagamento - Evento meteorologico eccezionale - Caso fortuito - Configurabilità - Condizioni.
In tema di responsabilità civile per danni a immobili causati dall'invasione di acque piovane a seguito di allagamento della zona circostante, l'eccezionalità e imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito, idoneo a escludere la responsabilità del custode delle strade adiacenti, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, sicché il custode è tenuto a dimostrare, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, di aver mantenuto la condotta diligente dovuta nel caso concreto, con particolare riferimento alla scrupolosa manutenzione e pulizia dei sistemi di deflusso delle acque meteoriche.
•Corte di cassazione, sezione III-3 civile, ordinanza 28 luglio 2017 n. 18856
Responsabilità diretta della PA per il fatto penalmente illecito commesso dalla persona appartenente all’amministrazione
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Chiamata in correità: la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni
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