Responsabilità sanitaria, sì all'incremento del 40% per le Ctu mediche collegiali
Lo ha stabilito la Corte costituzionale, sentenza n. 102 depositata oggi
È incostituzionale, perché irragionevole e contraria al principio di uguaglianza, la previsione che vieta nei giudizi di responsabilità sanitaria l'aumento del 40% del compenso dei Consulenti tecnici d'ufficio, così come previsto dal T.U.spese di giustizia, nei casi di incarichi collegiali. E cioè sempre considerato che la legge Gelli Bianco ha previsto il collegio come formula ordinaria vista la complessità della materia.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza n. 102 depositata oggi, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), limitatamente alle parole: «e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».
Il caso – La questione è stata promosso dal Tribunale di Verona (ordinanza del 4 maggio 2020). E riguardava un giudizio per il risarcimento dei danni, intrapreso dai figli di un paziente deceduto dopo essere stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico, nel quale era stato conferito un incarico di consulenza tecnica d'ufficio ad un collegio composto da un medico legale e da un infettivologo.
Per il giudice rimettente la questione di legittimità costituzionale si poneva rispetto a quella parte della norma che «vieta in maniera drastica l'aumento, nella misura del 40 per cento, del compenso spettante al singolo, per ciascuno degli altri componenti del collegio, che è invece previsto, dall'art. 53 Dpr 115/2002, per la quasi totalità degli incarichi collegiali».
La Consulta nell'accogliere il ricorso ricorda che l'art. 15, comma 1, della legge n. 24 del 2017 ha introdotto nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria il principio della "necessaria collegialità nell'espletamento del mandato". Al comma 4 ha poi disposto che nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'articolo 53 del Testo unico.
Per i giudici tale scelta è illogica. "A fronte dell'introduzione, nei procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, del principio di necessaria collegialità a presidio della correttezza dell'indagine peritale – scrive la Corte -, non trova giustificazione la scelta del legislatore di determinare l'onorario globale spettante al collegio in misura pari a quella che verrebbe riconosciuta in caso di conferimento di incarico al singolo". Mentre la finalità di alleviare l'aggravio economico "non può valere a legittimare la introduzione di una irragionevole soglia di contenimento del quantum dell'onorario, non potendo il soddisfacimento di un'esigenza siffatta tradursi in un ingiustificato sacrificio per i consulenti incaricati".
Ragione per cui, argomenta ancora il Collegio, "risulta gravemente contraddittorio che, per un verso, si esiga che in tale campo sia favorito l'intervento di tecnici particolarmente specializzati ed esperti e, per altro verso, si sopprima il meccanismo che prevede un incremento del compenso che tale complessità vale a controbilanciare, meccanismo destinato ad evitare una plateale decurtazione dell'importo che sarebbe spettato in caso di incarico al singolo". Non solo, una simile limitazione genera effetti contrastanti, "favorendo altresì torsioni interpretative e forzature applicative" attraverso l'incremento indiscriminato delle vacazioni riconoscibili, ovvero mediante la proliferazione degli incarichi o il riconoscimento sistematico dell'aumento per la particolare complessità dell'incarico.
Senza contare il rischio di allontanamento da parte dei professionisti "dotati di maggiore esperienza e specializzazione". In più, va aggiunto che le tariffe non sono mai state aggiornate mediante l'adeguamento triennale prescritto.
Ma la disposizione contrasta anche col principio di uguaglianza, in quanto introduce un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina generale. Con esiti paradossali, tali che esemplifica la Corte, l'adeguamento del compenso è escluso per un collegio di medici che debba accertare la responsabilità di un'équipe in un delicato intervento chirurgico, cui sia conseguito il decesso del paziente, "mentre è riconosciuta ove della diversa competenza di più medici l'autorità giudiziaria si avvalga in altri settori dell'ordinamento, come nell'ambito dell'infortunistica stradale".
Santo Spagnolo, Cinzia Bisicchia*
Norme & Tributi Plus DirittoFrancesco Gabriele*
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