Restituisce il compenso il legale che sbaglia nel proporre l’appello incidentale della parte civile
L’avvocato che per errore professionale rende inammissibile l’appello incidentale della parte civile è tenuto a restituire al cliente anche l’eventuale anticipo ricevuto.
Infatti, nel caso concreto il legale che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo contro il cliente per ottenere il pagamento dell’intero compenso si era infine visto imporre la restituzione dell’anticipo oggetto della domanda riconvenzionale opposta dalla cliente in sede di merito.
Ora la Cassazione civile - con la sentenza n. 256/2024 - rigetta il ricorso del legale che negava la rilevanza di un proprio inadempimento professionale e affermava il proprio diritto al compenso a titolo di saldo di quanto dovuto per attività di difesa come parte civile in primo grado e in appello.
L’avvocato mirava all’annullamento, negatogli ora in sede di legittimità, della sentenza della Corte di appello che aveva confermato l’accertamento dell’inadempimento professionale e la revoca del decreto ingiuntivo inizialmente ottenuto contro la cliente, condannandolo anche a restituire con gli interessi l’anticipo ricevuto, in accoglimento della domanda riconvenzionale della persona da lui assistita.
Il giudice d’appello una volta esclusa l’inesistenza della revoca della costituzione come parte civile della cliente del ricorrente aveva accertato errori e negligenze già nel primo grado che sono stati considerati tali da elidere in radice il diritto al compenso professionale. Quindi anche l’anticipo ricevuto.
La somma da restituire alla cliente, che asseriva di aver anticipato duemila euro, era stata correttamente individuata dai giudici anche dalla parcella redatta dallo stesso legale che l’aveva emessa con esplicita detrazione di 2.000 euro qualificandola come “fondo spese iniziale già ricevuto”.