Revenge porn: la reclusione fino sei anni con la sola circolazione di filmati sui social
Il nuovo articolo 612-ter del codice penale punisce la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti stabilendo che «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000». Quindi, per impedire e reprimere la circolazione del materiale in questione (soprattutto sui social network) si è previsto, al comma 2, che la stessa pena si applichi «a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento».
La norma
Art. 10
Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale
in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti
1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena e' aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».
Il commento (articolo 10)
L'articolo 10 introduce nel codice penale, all'articolo 612-ter, una fattispecie ad hoc, volta a sanzionare il fenomeno del cosiddetto revenge porn. Il nuovo articolo 612-ter del Cp, rubricato “ Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti", sanziona, con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000, la condotta di chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde, senza l’espresso consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati.
L'articolo 612-ter del Cp punisce poi con la stessa pena la diffusione - posta in essere da soggetto diverso da quello che per primo ha diffuso il materiale illecito - di immagini o video privati sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
La disposizione prevede poi alcune circostanze aggravanti speciali.
Per quanto concerne la procedibilità l'ultimo comma dell'articolo 612-ter del Cp prevede che il reato sia punibile a querela della persona offesa.