Reversibilità anche per i nipoti maggiorenni, orfani e incapaci
Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 88 depositata oggi dichiarando la parziale illegittimità dell'articolo 38 del Dpr 26 aprile 1957, n. 818
I nipoti maggiorenni orfani ed a carico dei nonni hanno diritto alla pensione di reversibilità degli ascendenti qualora siano riconosciuti incapaci di lavorare. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 88 depositata oggi dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del Dpr 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui "non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati".
La Corte d'appello di Napoli (nel 2018) in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda proposta dal tutore della nipote orfana, incapace di intendere e di volere, convivente del nonno e maggiorenne all'epoca del decesso di quest'ultimo volta ad ottenere la pensione di reversibilità. La Corte di merito infatti aveva negato il diritto alla pensione di reversibilità in ragione della maggiore età della nipote. Proposto ricorso, la Sezione lavoro della Cassazione ha sollevato la questione anzitutto con riferimento all'articolo 3 della Costituzione.
E la Consulta ha riconosciuto fondata la questione. "Il rapporto di parentela – si legge - tra l'ascendente e il nipote maggiorenne, orfano e inabile al lavoro, subisce un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a quello con il nipote minorenne, con conseguente fondatezza della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.".
Se, infatti, il legame sotteso al rapporto tra nonno e nipote minorenne, come presupposto per l'accesso al trattamento pensionistico di reversibilità, deve essere ritenuto meritevole di tutela, analoga valutazione di meritevolezza … "non può non riguardare anche il legame familiare tra l'ascendente e il nipote, maggiore di età, orfano e inabile al lavoro". La relazione infatti "appare in tutto e per tutto assimilabile a quella che si instaura tra ascendente e nipote minore di età, per essere comuni ai due tipi di rapporto la condizione di minorata capacità del secondo e la vivenza a carico del primo al momento del decesso di questo".
"È illogico, e ingiustamente discriminatorio – prosegue la sentenza -, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius siano esclusi dal godimento del trattamento pensionistico dello stesso, pur versando in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata: tant'è che ad essi è riconosciuto il medesimo trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori, proprio perché non in grado di procurarsi un reddito a cagione della predetta condizione. Ulteriore profilo, codesto, di irragionevolezza della disposizione in esame".
Né vale, come fa la difesa erariale, argomentare l'esclusione alla stregua del rilievo della "limitata durata nel tempo della prestazione in favore dei nipoti minori (fino alla maggiore età) e della (in astratto) più lunga durata dell'aspettativa di vita del nipote maggiorenne inabile al lavoro. Tale differenza non è dirimente ai fini della spettanza di un diritto che ha matrice solidaristica, a garanzia delle esigenze minime di protezione della persona".