Penale

Revisione del giudicato penale per nuove prove

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Mezzi di impugnazione - Revisione - Natura e funzione dell'istituto - Casi - Nuove prove - Requisiti.
L'istituto della revisione non si configura come un'impugnazione tardiva che permette di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo, definitivamente concluso, non è stato rilevato o non è stato dedotto, o addirittura propugna una diversa valutazione delle prove raccolte, ma costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, nei casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici. Di conseguenza, la risoluzione del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile (il giudicato copre entrambi), bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo, e allorché tali nuove prove consistano in dichiarazioni testimoniali, esse debbono avere la forza di ribaltare il costrutto accusatorio.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 3 luglio 2020 n. 19996

Impugnazioni - Revisione - In genere - Giudizio rescissorio - Decisione di rigetto - Motivazione - Contenuti - Fattispecie.
In tema di revisione, il giudice della cd. fase rescissoria ha l'obbligo di fornire adeguata giustificazione logica dell'esame delle risultanze processuali e, in caso di rigetto, deve indicare i motivi per i quali le "prove nuove" dedotte nel giudizio sono inidonee a incrinare il quadro probatorio posto alla base della sentenza di condanna. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione del giudice territoriale che aveva affermato apoditticamente la possibile, e non verificata, falsità o non riferibilità al ricorrente della documentazione sanitaria fornita per comprovare il ricovero del ricorrente in Albania nel giorno in cui veniva commesso, in territorio italiano, l'omicidio per il quale era stato condannato).
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 24 ottobre 2019 n. 43565

Impugnazioni - Revisione - Casi - Prove nuove - Dichiarazioni testimoniali - Requisiti.
In tema di giudizio di revisione, anche nella fase rescindente, sebbene ai limitati fini della formulazione di un giudizio astratto, le dichiarazioni testimoniali, dedotte quali nuove prove, devono risultare idonee, nella comparazione con quelle già raccolte nel giudizio di cognizione, a ribaltare il costrutto accusatorio.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 9 aprile 2019 n. 15652

Impugnazioni - Revisione - In genere - Revisione - Criteri di valutazione delle prove nuove - Valutazione unitaria e globale - Riconsiderazione del complessivo giudizio probatorio - Necessità.
In tema di revisione, la comparazione fra le prove nuove e quelle sulle quali si fonda la condanna irrevocabile non richiede solo il confronto di ogni singola prova nuova, isolatamente considerata, con quelle già esaminate, occorrendo, altresì, una valutazione unitaria e globale della loro attitudine dimostrativa, da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento; ne consegue che il rapporto tra prove pregresse e prove introdotte in sede di revisione deve essere espresso in termini di "riconsiderazione", valorizzando la funzione dinamica del complessivo giudizio probatorio conseguente all'introduzione del "novum".
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 15 febbraio 2019 n. 7217

Impugnazioni - Revisione - Limiti - Fase rescindente - Valutazione delle nuove prove - Comparazione con quelle raccolte nel giudizio di cognizione - Necessità.
In tema di revisione, anche nella fase rescindente le nuove prove dedotte, sebbene ai limitati fini della formulazione di un giudizio astratto, devono essere comparate con quelle già raccolte nel normale giudizio di cognizione per giungere, in una prospettiva complessiva, a una valutazione sulla loro effettiva attitudine a far dichiarare il proscioglimento o l'assoluzione dell'istante.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 28 settembre 2007 n. 35697

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