Civile

Revoca indennità di accompagnamento, per impugnare non serve presentare una nuova domanda amministrati

Principio enunciato nella motivazione della sentenza 9 maggio 2022 n. 14561 dalle sezioni Unite civili.

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di Mario Finocchiaro


Ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa. Principio enunciato nella motivazione della sentenza 9 maggio 2022 n. 14561 dalle sezioni Unite civili.

In termini opposti - si veda la Cassazione, sentenze 30 novembre 2020 n. 27355 e 5 novembre 2019 n. 28445e - in materia di invalidità civile, la revoca della prestazione assistenziale, seppure intervenuta a seguito di una verifica amministrativa disposta dalla legge al fine di accertare la permanenza dei relativi requisiti, determina l'estinzione del diritto, con la conseguenza che l'interessato, per ottenere il ripristino della prestazione, è tenuto a proporre nuovamente l'istanza amministrativa di concessione,.
Sempre in quest'ultimo senso, in materia di invalidità civile, la revoca della prestazione comporta, per ottenerne il ripristino, per l'assistito la necessità di instaurazione di un nuovo procedimento amministrativo, ai fini della verifica dei requisiti sanitari e, ove previsti, reddituali, per il riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale. Ne consegue che, in tale evenienza, l'interessato è tenuto a proporre l'istanza amministrativa di concessione della prestazione, e, in caso di mancata presentazione di essa, il giudice deve dichiarare, in ogni stato e grado del giudizio, l'improponibilità della domanda giudiziale, (Cassazione, ordinanza 20 marzo 2014, n. 6590).
Per altri riferimenti, la Cassazione con la sentenza 20 febbraio 2009 n. 4254 afferma che nel giudizio avente a oggetto la contestazione di un provvedimento di revoca del beneficio assistenziale basato esclusivamente sulla sopravvenuta insussistenza del requisito sanitario, deve essere verificata la permanenza di tutti i requisiti ex lege richiesti, non già soltanto di quelli la cui sopravvenuta insussistenza sia posta a fondamento della revoca, giacché la domanda di ripristino della prestazione, al pari di quelle concernenti il diritto ad ottenere per la prima volta prestazioni negate in sede amministrativa, non dà luogo ad un'impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca, ma riguarda il diritto del cittadino ad ottenere la tutela che la legge gli accorda; conseguentemente, il giudice è chiamato ad accertare se sussista, o meno, il diritto alla prestazione, verificandone le condizioni di esistenza alla stregua dei requisiti richiesti ex lege, con riguardo alla legislazione vigente al momento della nuova domanda, trattandosi del riconoscimento di un nuovo diritto del tutto diverso, ancorché identico nel contenuto, da quello estinto per revoca.

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