Civile

Revocatoria di vendita di immobile tra coniugi: il successivo trasferimento non pregiudica l'interesse del creditore

Interessante rilettura dell'ordinanza 25862 su una questione nuova e particolare posta alla Suprema corte

di Mario Finocchiario

L’interesse del creditore ad agire in revocatoria non viene meno per il fatto che il bene oggetto dell’atto dispositivo sia rientrato nel patrimonio del debitore, perché altrimenti potrebbe essere pregiudicata la efficacia di prenotazione costituita dalla trascrizione della domanda giudiziale di revoca, ai sensi dell’articolo 2652, n. 5, del Cc (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell’articolo 384 Cpc). Lo hanno affermato i giudici della terza sezione della Cassazione con l'ordinanza 16 novembre 2020 n. 25862 (presidente Sestini; relatore Cirillo), che hanno accolto il ricorso del creditore chirografario e cassato la sentenza di appello.


La vicenda in esame
Caio – debitore di Tizio – ha ceduto  immobili di sua proprietà alla moglie. Tizio ha impugnato tale atto dispositivo, ai sensi dell’art. 2901 Cc, ed il tribunale ha accolto la domanda, con conseguente declaratoria di inefficacia, nei confronti di Tizio, del ricordato atto di cessione.

Nella more del giudizio di appello, peraltro, Caio e sua moglie – in occasione del procedimento di divorzio – hanno, consensualmente, risolto il precedente contratto di trasferimento degli immobili in discussione. Preso atto che gli immobili erano tornati nella piena disponibilità del cedente, la Corte di appello, in riforma della pronunzia dei primi giudici, ha dichiarato cessata la materia del contendere, quanto alla domanda di revocazione.

Diversamente la Suprema Corte ha cassato tale ultima decisione, rimettendo la causa al giudice del merito in applicazione del principio esposto in massima, ritenendo – in buona sostanza -  che permane l’interesse del creditore ad una pronunzia di inefficacia, ex articolo 2901 del Cc, dell’atto dispositivo posto in essere dal debitore, ancorché per qualsiasi motivo siano cessati gli effetti dell’atto dispositivo con ritorno del bene alienato nella piena disponibilità del debitore medesimo.


L'importanza della decisione
Siamo si fronte a questione nuova, sulla quale non risultano precedenti in termini. Per utili riferimenti, ricordate in motivazione, nella pronunzia in rassegna, cfr.:

- nel senso che l'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso. Ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore chirografario (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi, Cassazione, sentenza 13 agosto 2015, n. 16793;

- per il rilievo che in tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come eventus damni (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria, Cassazione, sentenza 10 giugno 2016, n. 11892, in Riv. dir. proc., 2017, p. 859, con nota di Della Ventura T., «Valutazione delle prove e ricorso per cassazione» e ordinanza 8 agosto 2018, n. 20671;

- per l’affermazione che in tema di azione revocatoria ordinaria introdotta da creditore chirografario, ove l'atto dispositivo abbia ad oggetto un bene gravato da ipoteca, l'idoneità dello stesso ad integrare l'eventus damni va valutata in modo diverso a seconda che l'azione esecutiva sia stata o meno già introdotta. Nel primo caso, infatti, occorre verificare la concreta possibilità di soddisfazione del creditore chirografario nel potenziale conflitto con quello ipotecario, avuto riguardo all'entità della garanzia reale; nell'altro, invece, è sufficiente una prognosi futura sul rischio di riduzione della garanzia patrimoniale del medesimo creditore chirografario, legato all'eventualità della cessazione o del ridimensionamento dell'ipoteca, Cassazione, ordinanza 26 novembre 2019, n. 30736;

- per la precisazione che in caso di fallimento dell'acquirente di un bene immobile, il creditore dell'alienante, che, per ottenere pronuncia di inefficacia relativa della compravendita, abbia trascritto domanda ex art. 2901 cod. civ. anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell'acquirente, ove l'azione sia accolta, viene a trovarsi, rispetto all'immobile ormai acquisito all'attivo fallimentare, in posizione analoga a quella del titolare di diritto di prelazione su bene compreso nel fallimento e già costituito in garanzia per credito verso debitore diverso dal fallito, rappresentando il diritto tutelato in revocatoria, analogamente al detto diritto di prelazione, una passività dalla quale il patrimonio del fallito deve essere depurato prima della ripartizione dell'attivo fra i creditori concorsuali; pertanto, l'attore vittorioso in revocatoria, che non è creditore diretto del fallito e non partecipa quindi al concorso formale, può tuttavia ottenere, in sede di distribuzione del ricavato della vendita fallimentare dell'immobile, la separazione della somma corrispondente al suo credito verso l'alienante, per esserne soddisfatto in via prioritaria rispetto ai creditori concorsuali, Cassazione, sentenza 2 dicembre 2011, n. 25850, in Fallimento, 2012, p. 950, con nota di Conte R., «Revocatoria ordinaria, divieto di azioni esecutive nei confronti del fallimento e trascrizione della domanda»;

- nel senso che il divieto di azioni esecutive individuali posto dall'art. 51 legge fallimentare non osta alla procedibilità dell'azione revocatoria ordinaria già promossa dal creditore dell'alienante, ove la domanda ex art. 2901 Cc sia stata trascritta anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell'acquirente perché altrimenti il creditore dell'alienante, pur trovandosi nella condizione di poter opporre l'azione proposta alla massa, ai sensi dell'art. 45 legge fallimentare, resterebbe privo della garanzia patrimoniale ex art. 2740 Cc e l'atto fraudolento gioverebbe ai creditori dell'acquirente fallito per il sol fatto che a questi si è sostituito il curatore; il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, trascritta anteriormente alla data di fallimento dell'acquirente, non abilita, tuttavia, il creditore dell'alienante non fallito a promuovere l'esecuzione sui beni compravenduti ma lo colloca in posizione analoga a quella del titolare di un diritto di prelazione e gli consente di conseguire, in sede di ricavato della vendita del bene, la separazione della somma corrispondente al suo credito verso l'alienante, per esserne soddisfatto in via prioritaria, Cassazione, sentenza 31 maggio 2019, n. 14892;

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