Richiesta di consegna in esecuzione di un mandato d'arresto europeo "processuale"
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Mandato di arresto europeo - Cd. processuale - Casistica.
In tema di mandato di arresto europeo, è consentito dare esecuzione ad una richiesta di consegna nei confronti di persona imputata di un reato, per procedere ad un atto istruttorio individuato specificatamente. Il Mae cd. processuale può essere consentito in relazione ad un ordine di accompagnamento coattivo teso a consentire la presenza dell'imputato in udienza oppure a fini investigativi per l'espletamento dell'interrogatorio e della ricognizione formale o di un confronto; ma è previsto anche in relazione ad un provvedimento cautelare diretto ad evitare la celebrazione del processo penale in assenza dell'imputato.
• Corte di cassazione, sezione feriale, sentenza 2 settembre 2019 n. 36844
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Mandato emesso al fine di ottenere la consegna di un imputato per l'espletamento del suo interrogatorio - Ammissibilità - Ragioni.
In tema di mandato di arresto europeo, può essere data esecuzione ad una richiesta di consegna nei confronti di persona imputata di un reato per procedere al suo interrogatorio, atteso che l'art. 6, comma primo, lett. c), della legge n. 69 del 2005 consente il ricorso alla procedura in esame con riferimento ad ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall'Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purché inerenti al processo.
• Corte di cassazione, sezione 6, sentenza 13 ottobre 2016 n. 43386
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Mandato emesso al fine di ottenere la consegna di un imputato per il compimento di uno specifico atto istruttorio - Ammissibilità - Ragioni.
In tema di mandato di arresto europeo, può essere data esecuzione ad una richiesta di consegna nei confronti di persona imputata di un reato per procedere al compimento di un atto istruttorio specificamente individuato (nella specie, un confronto), atteso che l'art. 6, comma primo, lett. c), della legge n. 69 del 2005 consente il ricorso alla procedura in esame con riferimento ad ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall'Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purché inerenti al processo.
• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 19 dicembre 2013 n. 51511
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Mandato di arresto europeo - Emissione - Provvedimenti di coercizione personale - Esigenze processuali - Ammissibilità.
Qualsiasi provvedimento di coercizione personale, sia pure finalizzato ad esigenze processuali, è titolo idoneo a fondare l'emissione di un mandato di arresto europeo, dato che la Legge 22 aprile 2005, n. 69, articolo 6, comma 1, lettera c), si riferisce a ogni "provvedimento cautelare" emesso dall'a.g. dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purché inerenti al processo. Va aggiunto che l'articolo 1, comma 2, della medesima definisce il MAE come "una decisione giudiziaria emessa ... in vista dell'arresto e della consegna ... di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura sicurezza privative della libertà personale". Quindi, anche "azioni giudiziarie" possono essere poste a fondamento di una misura "privativa della libertà personale".
• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 10 maggio 2013 n. 20282
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Provvedimento cautelare "interno" dello stato membro di emissione - Esigenze cautelari - Verifica da parte dell'autorità giudiziaria italiana - Necessità - Esclusione.
In tema di mandato d'arresto europeo cd. "processuale", non compete all'autorità giudiziaria italiana verificare la sussistenza delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 cod. proc. pen. per l'adozione del provvedimento cautelare "interno" da parte dell'autorità giudiziaria estera, rilevando unicamente il fatto che il mandato d'arresto europeo sia una decisione giudiziaria emessa al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale.
• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 27 dicembre 2010 n. 45525