Penale

Richiesta di prova: acquisizione di atti nel fascicolo del Pm

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a cura della Redazione Lex 24

Processo penale - Dibattimento - Richieste di prova - Acquisizione di atti nel fascicolo del Pm e delle investigazioni difensive - Consenso - Forma tacita - Ammissibilità - Condizioni.
In tema di formazione del fascicolo del dibattimento, il consenso alla richiesta della controparte di acquisizione allo stesso di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, ovvero della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva, può essere espresso tacitamente attraverso l'assenza di opposizione, se il complessivo comportamento processuale della parte interessata è incompatibile con una volontà contraria.
•Corte di cassazione, sezione V, sentenza 15 aprile 2015 n. 15624

Processo penale - Dibattimento - Richieste di prova - Acquisizione di atti del fascicolo del Pm o del fascicolo delle investigazioni difensive - Consenso - Forma tacita - Rilevanza - Condizioni.
Il consenso delle parti all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti in quello del pubblico ministero, ovvero della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva, può formarsi tacitamente mediante una manifestazione di volontà espressa di chi propone e l'assenza di opposizione della controparte, qualora il complessivo comportamento processuale di quest'ultima sia incompatibile con una volontà contraria.
•Corte di cassazione, sezione III, sentenza 15 gennaio 2015 n. 1727

Processo penale - Dibattimento - Richieste di prova - Acquisizione di atti del fascicolo del Pm - Consenso prestato dal difensore.
Il consenso all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero può essere validamente prestato non soltanto dall'imputato ma anche dal suo difensore, nell'ambito delle sue funzioni di partecipazione alla definizione delle prove non rilevando la circostanza che esso sia di fiducia o d'ufficio, in quanto estrinsecazione del generale potere di indicazione dei fatti da provare e delle prove e conseguente al principio generale di rappresentanza dell'imputato da parte del difensore.
•Corte di cassazione, sezione III, sentenza 14 maggio 2014 n. 19857

Processo penale - Dibattimento - Richieste di prova - Acquisizione di atti del fascicolo del Pm - Nozione di parte ai sensi dell'articolo 493 del Cpp.
L'articolo 493 c.p.p., comma III, nel riferirsi alla “parte”, richiama non soltanto soggettivamente la parte privata, ma anche colui che ne esercita le funzioni di rappresentanza ed assistenza, potendo tale consenso essere manifestato anche tacitamente, qualora il comportamento processuale delle stesse sia incompatibile con la volontà contraria all'acquisizione. Né rileva, infine, che tale consenso (rectius, non dissenso) sia stato successivamente revocato dal difensore di fiducia, comparso alla successiva udienza.
•Corte di cassazione, sezione III, sentenza 14 maggio 2014 n. 19857

Processo penale - Dibattimento - Richieste di prova - Acquisizione degli atti del fascicolo del pubblico ministero - Consenso - Legittimazione del difensore dell'imputato.
Il consenso all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero può essere validamente prestato anche dal difensore dell'imputato, nell'ambito delle sue funzioni di partecipazione alla definizione delle prove.
•Corte di cassazione, sezione V, sentenza 4 aprile 2011 n. 13525

Processo penale - Dibattimento - Richieste di prova - Acquisizione degli atti del fascicolo del pubblico ministero Consenso - Forma tacita - Rilevanza - Condizioni.
Il consenso delle parti all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti in quello del pubblico ministero può essere prestato anche tacitamente, qualora il comportamento processuale delle stesse sia incompatibile con la volontà contraria all'acquisizione.
•Corte di cassazione, sezione II, sentenza 25 maggio 2010 n. 19679

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