Riciclaggio, per l’impresa la responsabilità è doppia
Doppia responsabilità delle imprese per le violazioni antiriciclaggio. Infatti, per la medesima infrazione organizzativa, le persone giuridiche rischiano di essere sanzionate su due fronti:
• a titolo di «responsabilità da organizzazione» che scatta, in base all’articolo 25-octies del decreto legislativo 231/2001, quando un rappresentante dell’impresa o un suo sottoposto commette nell’interesse dell’impresa i reati presupposto di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita o autoriciclaggio;
• a titolo di responsabilità solidale con chi ha commesso l’illecito, nell’ambito del quadro sanzionatorio previsto dagli articoli 56 e seguenti del decreto legislativo 231/2007.
Il nuovo quadro
È questo il quadro che emerge a seguito dell’ultima riforma delle norme antiriciclaggio (decreto legislativo 90/2017, che ha recepito la IV direttiva Ue, 2015/849), che non ha riordinato i profili di responsabilità delle imprese.
Eppure, la IV direttiva Ue aveva invitato gli Stati membri a introdurre una responsabilità punitiva delle persone giuridiche, collegata alle violazioni amministrative commesse a loro vantaggio, secondo lo schema di imputazione tipico della responsabilità da reato degli enti (prevista appunto dal decreto legislativo 231/2001). Ma l’indicazione - nonostante il precedente dell’articolo 187-quinquies del Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (Tuf, decreto legislativo 58/1998) in materia di market abuse – non è stata recepita dalla riforma, che – confermando il difetto di compenetrazione tra la normativa 231 e gli altri ambiti del diritto interno – ha invece previsto sanzioni amministrative applicate alla persona giuridica in maniera diretta o a titolo di responsabilità solidale (in base all’articolo 6, comma 3, legge 689/1981).
Ad esempio, per quanto riguarda l’omessa segnalazione di operazioni sospette, le commissioni di Camera e Senato, nelle proposte di modifica allo schema di decreto legislativo, avevano suggerito l’applicazione delle sanzioni pecuniarie solo alle persone giuridiche, ritenendo tale impostazione la più coerente con il generale impianto proporzionato e dissuasivo del sistema sanzionatorio post-riforma. Il nuovo articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 231/2007 - ulteriormente allontanandosi dai principi dell’impianto sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 231/2001 - ha invece statuito che le sanzioni si applichino al «personale (...) tenuto alla comunicazione o alla segnalazione (...) e responsabile in via esclusiva o concorrente con l’ente presso cui opera».
Le responsabilità
La questione non è di poco conto, perché sono profonde le differenze tra il sistema di imputazione della responsabilità previsto dal decreto legislativo 231/2001 e la responsabilità solidale disciplinata dall’articolo 6, comma 3, della legge 689/81. Infatti, per far scattare la “responsabilità da organizzazione” è necessario che gli illeciti commessi siano stati realizzati nell’interesse o a vantaggio dell’ente; invece, la responsabilità solidale va intesa come strumento di deterrenza generale (si veda la sentenza 22082/2017 della Cassazione) ed è attribuibile a quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore, rendendo possibile la violazione.
I profili di sovrapposizione e conflitto dei due sistemi sanzionatori (uno di prevenzione e l’altro volto alla repressione del riciclaggio), a più riprese affrontati anche dalla Cassazione, non sono, nella pratica, sempre risolvibili attraverso il semplice ricorso alla prassi legislativa. È il caso delle sanzioni per le violazioni delle norme sulle segnalazioni di operazioni sospette, per le quali, proprio per evitare fenomeni di “bis in idem”, è stata inserita la clausola di riserva «salvo che il fatto costituisca reato» (articolo 58, comma 1, decreto legislativo 231/2007); in concreto, tuttavia, non è agevole capire quando la mancata segnalazione integri un’autonoma fattispecie di illecito amministrativo e quando invece costituisca un mero indice di anomalia comportamentale, utile a definire l’elemento soggettivo dell’autore del reato di riciclaggio.
La duplice responsabilità amministrativa (intesa in senso stretto o di natura para-penale) a cui sono esposte rende molto difficile per le imprese predisporre e attuare piani di governance aziendale in grado di prevenire i comportamenti del personale che violano le norme antiriciclaggio.