Penale

“Riesame”, per gli irreperibili è legittima la notifica al difensore dell’avviso di udienza

Lo ha chiarito la Cassazione, sentenza n. 30372 depositata oggi, affermando un principio di diritto

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di Francesco Machina Grifeo

Nel caso di elezione di domicilio da parte dell’indagato, qualora questi sia irreperibile, l’avviso di fissazione dell’udienza camerale dinanzi al tribunale del riesame può essere notificato al difensore. La Cassazione, sentenza n. 30372 depositata oggi, chiarisce il punto affermando un principio di diritto. Respinto dunque il ricorso dell’imputato che sosteneva l’inefficacia del sequestro probatorio per l’omessa notifica dell’avviso.

L’indagato aveva provveduto a dichiarare il proprio domicilio, ma i Carabinieri, incaricati della notifica da parte del Riesame, ne avevano accertato l’irreperibilità procedendo con la notifica presso il difensore. Secondo il ricorrente si sarebbe dovuto seguire il disposto dell’art. 157 cod. proc. pen., con conseguente deposito presso la casa comunale, lasciandone avviso sulla porta e spedendo la raccomandata prevista, dalla cui ricezione la notificazione si sarebbe dovuta considerare come perfezionata.

Una lettura bocciata dalla Terza sezione penale, secondo la quale, nell’ordine, la procedura da seguirsi è la seguente: a) notifica al domicilio dichiarato od eletto; b) qualora non si riesca nell’intento di notificare l’avviso di udienza all’imputato, non trovato in nessuno dei luoghi da lui stesso indicati come domicilio - proprio perché si versa nella procedura conseguente ad istanza di riesame in cui non sono consentiti né il rinvio dell’udienza la declaratoria d’irreperibilità dell’imputato, entrambi incompatibili con i suoi termini strettissimi e con le sue finalità - non va applicata la procedura di cui al comma 4 dell’art. 161 citato, ma quella dell’art. 157-bis, comma 1, cod. proc. pen., che prevede l’esecuzione della notificazione mediante consegna dell’atto al difensore, di fiducia o d’ufficio.

Per la Corte si tratta di una conclusione “del tutto logica, coordinandosi con quella ‘generale’ dell’art. 324, comma 2, cod. proc. pen., come novellato, in quanto le esigenze di assicurare la rapidità di fissazione e la sicura rappresentanza dell’indagato dinanzi al Tribunale del riesame, che sono alla base di tale nuova disciplina - che, come anticipato, prevede che ove la richiesta sia presentata da imputato non ristretto in vinculis, solo ove non abbia dichiarato od eletto domicilio è tenuto ad indicare (si intende, nella richiesta), “il domicilio presso il quale intende ricevere l’avviso previsto dal comma 6” della stessa disposizione (che, appunto stabilisce che “l’avviso della data fissata per l’udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta”), stabilendo che “in mancanza” (si intende, della indicazione del domicilio nella richiesta di riesame) “l’avviso è notificato mediante consegna al difensore” - valgono, a maggior ragione, nel caso in cui tale dichiarazione od elezione di domicilio da parte dell’indagato vi sia già stata”.

 Ragion per cui, prosegue il ragionamento, “in caso sia divenuta impossibile la notifica al domicilio dichiarato od eletto, è del tutto ragionevole e conforme alla ratio normativa, che l’avviso sia notificato mediante consegna al difensore, essendo assimilabili i presupposti a fondamento delle due ipotesi, non potendosi ipotizzarsi una disciplina diversa, quale quella suggerita dalla difesa dell’indagato, per l’impossibilità di eseguire la notifica al domicilio indicato, la quale comporterebbe inevitabili lungaggini procedurali, incompatibili con le esigenze di una rapida celebrazione dell’udienza camerale dinanzi al Tribunale del riesame”.

La Cassazione ha dunque affermato il seguente principio: «L’avviso di fissazione dell’udienza camerale dinanzi al tribunale del riesame, previsto dall’art. 324, comma 6, cod. proc. pen., ove chi ha fatto la richiesta non sia detenuto e non abbia precedentemente dichiarato o eletto domicilio deve essere comunicato, in caso di mancata indicazione nella richiesta del domicilio presso cui intende riceverlo a norma dell’art. 324, comma 2, stesso codice, dev’essere notificato mediante consegna al difensore; ove, invece, chi ha fatto la richiesta di riesame non sia detenuto ed abbia precedentemente dichiarato o eletto domicilio, la notificazione dell’avviso dell’udienza camerale di cui al comma 6 dell’art. 324, cod. proc. pen., nel caso in cui la notificazione al domicilio dichiarato od eletto divenga impossibile, dev’essere parimenti eseguita mediante consegna al difensore di fiducia o d’ufficio a norma dell’art. 157-bis, comma 1, cod. proc. pen.».

Tornando al caso concreto, “non essendo stato reperito l’indagato al domicilio dichiarato, la notifica andava eseguita, come avvenuto, al difensore di fiducia, ma non a norma dell’art. 161, comma 4, quanto, piuttosto, a norma dell’art. 157-bis, comma 1, cod. proc. pen.”.

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