Rifiuti speciali: i Comuni non devono pretendere la Tari sulle aree di produzione
Non si paga la tassa rifiuti urbani sulle aree dedicate ad attività produttive, che appunto producono rifiuti speciali. Così con un'attesa sentenza la Corte di cassazione ha messo la parola fine a una questione annosa e a una specifica vicenda processuale protrattasi per circa un decennio. La sentenza n. 9858 in realtà riguardava l'allora tassa vigente, la Tia, ma nulla impedisce di leggere il principio affermato dalla Cassazione anche a fronte dell'attuale tassazione sui rifiuti urbani praticata ora con la Tari.
Il no alla pretesa tributaria - La Cassazione ha respinto il ricorso proposto dal gestore della riscossione del tributo che si opponeva alla decisione dei giudici tributari. Nella vicenda era coinvolta una falegnameria che sosteneva appunto di non dover pagare la Tia in quanto essa provvedeva al corretto smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalle proprie lavorazioni. Infatti, la Cassazione ha confermato l'esclusione dei rifiuti speciali dal pagamento del tributo. L'impresa ha così ottenuto conferma del proprio convincimento di non essere assoggettabile attraverso il principio - ora confermato dalla Cassazione - che non possono essere assoggettate alla tassa sui rifiuti i locali destinati alla produzione in cui si determinano, quindi, rifiuti speciali e non rifiuti urbani.
Le reazioni e gli scenari - La sentenza salutata con soddisfazione dalla Confederazione nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa ha chiarito un aspetto problematico della tassazione rifiuti che si era puntualmente verificato a ogni nuova previsione tributaria. Infatti, la tariffa rifiuti si è trasformata diventando nel tempo Tarsu, Tia, Tares, e in ultimo a tutt'oggi, Tari. Sull'applicazione del tributo vi sono state tante oscillazioni della giurisprudenza da far sì che la pretesa impositiva dei Comuni risultasse altrettanto oscillante e disorganica.
Il tributo costituisce il corrispettivo che i Comuni richiedono a fronte del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Da qui la tesi - ora confermata - secondo la quale la tassa rifiuti urbani non va applicata sui rifiuti speciali, poiché per questi le imprese già sostengono da sé i costi di raccolta e di smaltimento, che sono affidati ad aziende specializzate. Ma molto contenzioso si è sviluppato attorno a tali pretese fiscali anche sui rifiuti speciali.
Molte confederazioni artigianali regionali sono state al fianco delle imprese per opporsi alla tassazione e all'enorme mole di cartelle di pagamento relative alla tassa rifiuti urbani.
La sentenza che ha confermato la tesi delle piccole aziende manifatturiere dovrebbe portare la dovuta univocità nelle pretese tributarie dei Comuni che, stando all'attuale pronuncia dovrebbero rinunciare a pretendere la Tari sulle aree di loro competenza territoriale dedicate alla produzione.
Corte di Cassazione -Sezione Tributaria - Sentenza 13 maggio 2016 n. 9858