Civile

Riforma Cartabia, il giudice di pace e le formule del ricorso

La costituzione dell'attore si ha con il deposito del ricorso notificato

di Valeria Cianciolo

Davanti al giudice di pace la domanda si propone nelle forme del nuovo procedimento semplificato di cognizione ex articoli 281-decies ss. c.p.c., in quanto compatibili: con ricorso, dunque, e non più atto di citazione a comparire a udienza fissa.
Rimane possibile proporre la domanda verbalmente: in tal caso, l'attore notificherà il processo verbale contenente la domanda insieme al decreto di fissazione dell'udienza di cui all'articolo 318 c.p.c.
La Riforma non specifica i termini di comparizione: giocoforza, si impone il richiamo a quanto stabilisce l'articolo 281-undecies, 2 co., c.p.c., in forza del quale tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni (elevati a sessanta giorni se il luogo della notificazione si trova all'estero).
La costituzione dell'attore si ha con il deposito del ricorso notificato (o del processo verbale contenente la domanda formulata verbalmente), unitamente al decreto di fissazione dell'udienza e alla relazione di notificazione e la procura. Quest'ultima, ovviamente non andrà depositata nei casi in cui sia consentito alla parte stare in giudizio personalmente, senza l'assistenza del difensore, come prevede l'articolo 82 c.p.c.
L'articolo 319 c.p.c. fa rinvio, per la costituzione del convenuto, ai commi 3 e 4 dell'articolo 281-undecies c.p.c. Ai sensi del comma 3 di quest'ultimo, il convenuto, nella comparsa di risposta, deve prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda e deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.
Anche con la Riforma, è previsto che alla prima udienza, il giudice di pace debba tentare la conciliazione delle parti (cfr. articolo 320 c.p.c. che rinvia all'articolo 281-duodecies, 2, 3 e 4 co., c.p.c.).
Se alla prima udienza la conciliazione delle parti non riesce, il Giudice, procede ai sensi dell'articolo 281-duodecies, commi 2, 3 e 4, c.p.c. Ai sensi di quest'ultimo comma, il Giudice, se richiesto e sussiste giustificato motivo, il GdP può concedere alle parti un doppio termine perentorio:
a) un primo termine non superiore a venti giorni, per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti;
b) un ulteriore termine non superiore a dieci giorni, per replicare e dedurre prova contraria.
Per la disciplina della fase decisoria, il nuovo articolo 321 c.p.c. rinvia all'articolo 281-sexies c.p.c., che prevede la trattazione orale davanti al tribunale in composizione monocratica.
Il giudice di pace, se ritiene la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva.
Il GdP può:
1. pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In questo caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria,
oppure
2. conclusa la discussione orale, depositare la sentenza in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione, come previsto dall'articolo 321, 2 co., c.p.c.

La competenza per valore
. La Riforma si è limitata ad ampliare la sola competenza per valore del Giudice di Pace:
– beni mobili di valore non superiore a € 10.000 (non più € 5.000);
– le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, valore della controversia non superi € 25.000 (non più € 20.000)

Processo telematico. Nei procedimenti innanzi al giudice di pace, non era consentito il deposito degli atti in via telematica, non essendo ancora intervenuta apposita normativa ministeriale disciplinante tali profili.
Con la riforma Cartabia dal 30 giugno 2023, il processo civile telematico debutta davanti al giudice di pace: l'articolo 196-quater disp. att. c.p.c., inserito nel Capo I, Titolo V-ter disp. att. c.p.c., recante ("Disposizioni relative alla giustizia digitale"), statuisce che anche nei procedimenti avanti al giudice di pace, «il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche», mentre dal 1 gennaio 2023, il giudice di pace può disporre che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte (articolo 127, 3°co., c.p.c.), ai sensi degli articoli 127-bis e 127-ter c.p.c.

La formula del ricorso

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©