Penale

Riforma Cartabia, per la truffa aggravata vale la precedente querela (anche se tardiva)

La Cassazione, sentenza n. 33957 depositata oggi, respinge il ricorso di un uomo condannato per truffa aggravata

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di Francesco Machina Grifeo

Arriva un altro chiarimento in materia di procedibilità a querela per i reati prima procedibili d'ufficio dopo la riforma Cartabia. Non conta l'eventuale tardività della querela presentata ante riforma essendo essa comunque sufficiente a rivelare la volontà della parte offesa. Con riguardo ad una condanna per truffa aggravata, la Cassazione, sentenza n. 33957 depositata oggi, consolidando il proprio indirizzo, ha infatti affermato che siccome al momento dell'entrata in vigore del Dlgs n. 150 del 2022, la persona offesa aveva già espresso la propria volontà punitiva, sia presentando una querela - non rileva se tempestiva o, come è stato ritenuto dai giudici di merito, tardiva — sia costituendosi parte civile, nulla doveva aggiungersi.

Secondo il ricorrente invece la disposizione transitoria prevista dall'articolo 85 del Dlgs n. 150 del 2022, non si applicherebbe in quanto disciplinerebbe le sole ipotesi in cui la querela non era stata proposta e non anche quelle in cui - come, appunto, nel caso in esame - la stessa querela era stata proposta tardivamente.

La perseguibilità a querela, afferma la Cassazione, si applica retroattivamente in quanto incide in senso favorevole all'imputato, sull'an e sul quomodo dell'applicazione del precetto penale. Tuttavia, per le truffe commesse prima dell'entrata in vigore del Dlgs n. 150 del 2022 (30 dicembre 2022), lo stesso decreto ha previsto, all'articolo 85, una disciplina transitoria secondo la quale il termine per la presentazione della querela decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Pertanto, sulla base di tale disposizione transitoria, in tale ipotesi - che ricorre anche nel caso in esame - è con riferimento al momento dell'entrata in vigore della nuova legislazione che vanno svolte le valutazioni in ordine alla sussistenza e alla ritualità della condizione di procedibilità della querela, senza che possano rilevare eventuali "deficit" legati a momenti processuali in cui la stessa condizione non era richiesta.

La diversa tesi, sostenuta dal ricorrente, prosegue la Cassazione, condurrebbe all'irragionevole risultato di consentire la procedibilità, ai sensi dell'articolo 85 del Dlgs n. 150 del 2022, con riguardo a mere denunzie, alle quali sia poi seguita, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, una "tardiva" manifestazione di volontà di punizione - e anche con riguardo ad ipotesi in cui nessuna denunzia sia mai stata presentata (essendosi appresa aliunde la notitia criminis) - e di escludere invece la stessa procedibilità con riguardo ad atti, quali quelli costituiti da una querela irrituale, che, in ragione del regime di procedibilità ex officio del tempo del commesso reato, avevano, ai fini della procedibilità, l'identica valenza di notitia criminis.

Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, dunque, conclude la decisione, la soluzione qui seguita non comporta né una "rimessione in termini" della persona offesa, attesa l'evidente improprietà del riferimento a tale istituto rispetto a un termine che, all'epoca, non esisteva, né una «disapplica[zione]» del principio di retroattività della legge penale più favorevole all'imputato, atteso che la stessa soluzione muove anch'essa dal presupposto dell'applicabilità retroattiva delle modifiche in tema di procedibilità contenute nell'articolo 2 del Dlgs n. 150 del 2022.

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