Penale

Riforma Cartabia, lo sconto di pena per la rinuncia all’impugnazione non è retroattivo

La Cassazione, sentenza n. 8115 depositata oggi, chiarisce un altro tassello del Dlgs 150/2022

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di Francesco Machina Grifeo

La riforma Cartabia per la parte in cui prevede uno sconto di pena in caso di mancata proposizione dell’appello non ha effetto retroattivo. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 8115 depositata oggi, dichiarando inammissibile il ricorso di un uomo condannato per evasione.

La VI Sezione penale ribadisce che il novello art. 442, comma 2 bis, introdotto dal Dlgs 150/2022, non si applica retroattivamente ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione né a quelli definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore della riforma, essendo soggetto al principio tempus regit actum.

In tal modo, spiega la Corte, non si viola il principio di retroattività della lex mitior, che riguarda le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene, che li sanzionano (mentre l’art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen. ha natura mista, cioè processuale e sostanziale), né quelli di eguaglianza e di responsabilità penale, in quanto il trattamento sanzionatorio difforme tra chi nel corso del primo grado ha optato per il rito dibattimentale e colui che, invece, ha chiesto il giudizio abbreviato e poi non ha presentato impugnazione avverso la relativa condanna non può essere percepito come ingiusto, in quanto conseguenza di diverse scelte processuali.

L’art. 24, lett. c) del Dlgs. n. 150 del 2022, ricorda il, Collegio, ha introdotto il comma 2-bis dell’art. 442 cod. proc. pen., secondo cui «quando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione», che vi provvede. Il presupposto, per l’applicazione dell’ulteriore sconto di pena in sede esecutiva, dunque, è l’irrevocabilità della decisione di primo grado per mancata proposizione dell’impugnazione da parte dell’imputato (quando è ammessa l’impugnazione personale) e del difensore.

La riforma Cartabia infatti ha lo scopo di ridurre la durata del procedimento penale, “favorendo la definizione della causa dopo la decisione di primo grado”.

Nel caso esaminato, spiega la Cassazione, la parte aveva chiesto la restituzione in termini per proporre un giudizio abbreviato rinunciando agli altri motivi. Si tratta di un caso ancora diverso, continua la decisione, nel quale è evidente che neppure può porsi la questione posto che – come detto - l’atto che impedisce l’accesso alla riduzione di pena è già stato compiuto e ha introdotto la fase processuale dell’impugnazione, fase che la norma premiale vuole evitare.

Con riferimento alla rinuncia dei motivi, prospettata dalla difesa, per la Suprema corte “è sufficiente rilevare che l’atto abdicativo, mai presentato, non potrebbe comunque porre nel nulla il giudizio di appello che si è già svolto”. Del resto, non è concepibile una richiesta di restituzione nel termine “non già collegata alla necessità di compiere un atto del processo ma finalizzata, invece, a revocare un atto processuale che si è tempestivamente proposto e che, oggi, si vorrebbe porre nel nulla”.

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