Civile

Riforma civile, Cartabia: "Ringrazio il Parlamento" - Cosa cambia con l'approvazione della delega

La negoziazione assistita tramite avvocati viene estesa alle controversie di lavoro e affidamento

di Francesco Machina Grifeo

"Desidero ringraziare il Parlamento per l'alto senso di responsabilità dimostrato anche in quest'ultima occasione. Per il capitolo Giustizia, ora tutte le riforme vincolanti per il Pnrr sono state approvate, nell'interesse del Paese". È il commento della Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, dopo il voto definitivo questa mattina dell'aula della Camera alla riforma del processo civile. "Come già avvenuto per la riforma del processo penale, anche per quella civile, il Ministero si metterà subito all'opera per una pronta attuazione della legge delega".

Sono quarantaquattro gli emendamenti del Governo, riuniti sotto il cappello di un unico articolo, che contengono una riforma che punta a semplificare i procedimenti civili nelle forme e nei tempi, e a fornire risposte più celeri alle esigenze quotidiane dei cittadini, favorendo nel contempo l'attrazione degli investimenti stranieri. La riforma approvata ruota intorno agli impegni assunti dal Governo con l'Europa nel Pnrr .


LE PRINCIPALI NOVITÀ
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Valorizzazione della giustizia alternativa
Per favorire la diffusione della cultura della mediazione viene introdotto un monitoraggio di 5 anni. La mediazione poi viene potenziata attraverso incentivi fiscali: vengono così previste delle forme di credito di imposta che permettono cioè di scalare le spese legali per la mediazione ma viene anche introdotto (per mediazione e negoziazione assistita) il gratuito patrocinio, a spese dello Stato. Si amplia poi il catalogo delle aree in cui è obbligatoria a pena di improcedibilità della domanda. In particolare, si estende la mediazione obbligatoria all'area dei contratti di durata: quando le parti sono legate da rapporti stabili, franchising, consorzio, contratti d'opera, di rete, società di persone e subfornitura. Infine si valorizza la mediazione demandata dal giudice con la previsione di un rafforzamento dei percorsi di formazione dei mediatori e degli organismi di mediazione.

La negoziazione assistita tramite avvocati viene estesa alle controversie di lavoro e a quelle sull'affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio. E si permette ai coniugi, in sede di divorzio, di pattuire con la negoziazione assistita l'assegno divorzile in unica soluzione (cd. una tantum).

Per quanto riguarda l'arbitrato, l'istituto viene potenziato rafforzando le garanzie di imparzialità degli arbitri che avranno l'obbligo di rilevazione/disclosure di eventuali cause di ricusazione. Ma anche attribuendo agli arbitri (se le parti sono d'accordo) il potere di emanare misure cautelari. Su questo fronte la normativa italiana era tra le più restrittive d'Europa.

Semplificazione del procedimento civile
Partiamo col processo di primo grado. Viene prevista la necessità che la causa giunga alla prima udienza già definita nelle domande, eccezioni e prove. In pratica vengono introdotti dei termini intermedi dopo gli atti introduttivi per definire le domande, le eccezioni e le richieste di prova. In questo modo alla prima udienza il giudice potrà imprimere alla causa il suo corso: ammettere le prove, rimetterla subito in decisione, inviare le parti in mediazione.

Viene semplificata anche la fase decisoria con la soppressione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di altre udienze considerate "inutili", per esempio quella del giuramento del CTU. Introdotta poi la stabilizzazione delle innovazioni telematiche usate durante l'emergenza Covid, si tratta delle cosiddette udienze a trattazione scritta e delle udienze da remoto. Tra le novità del processo di primo grado va citata anche l'ordinanza immediata di accoglimento o di rigetto, reclamabile e non idonea al giudicato.

Per quanto concerne le impugnazioni, invece, nel grado di appello è stata prevista una restrizione delle possibilità di sospendere l'efficacia della sentenza di primo grado ed una razionalizzazione del filtro in appello (sul quale la Corte pronuncia con sentenza che può essere impugnata in Cassazione), infine la valorizzazione della figura del consigliere istruttore.

Nel giudizio in Cassazione, poi, sin dagli atti introduttivi vi è l'affermazione dei principi di chiarezza e sinteticità e la definizione del principio di autosufficienza. Prevista poi la semplificazione dei possibili riti; l'abolizione della sezione filtro (con attribuzione a tutte le sezioni del potere di filtro), e la riduzione delle ipotesi di decisione con pubblica udienza. Via libera anche al rinvio pregiudiziale, ovvero alla possibilità per il giudice di investire direttamente la Corte di Cassazione (per ottenere una statuizione vincolante) nelle ipotesi di questioni di puro diritto, nuove e di particolare importanza, che presentino gravi difficoltà interpretative, e abbiano carattere seriale. Per evitare però che questo strumento venga utilizzato indebitamente e crei degli appesantimenti viene dato al Primo Presidente il potere di dichiarare la richiesta inammissibile.

Rafforzata la tutela del credito nel processo esecutivo
Diverse le novità anche nel processo esecutivo, viene prevista la semplificazione per l'inizio del giudizio con la soppressione della formula esecutiva. A cui si aggiungono: la riduzione di alcuni termini del procedimento di esecuzione; le semplificazioni nella procedura di espropriazione presso terzi; la possibilità nelle espropriazioni immobiliari di ampie deleghe ai professionisti incaricati di coadiuvare i giudici. E infine l'introduzione della cosiddetta vente privée ovvero della vendita dell'immobile da parte dello stesso debitore esecutato e l'introduzione delle astreintes (misure pecuniarie di coercizione indiretta per il caso di mancato rispetto di termini o attività) anche nel processo esecutivo.

Procedimenti in camera di consiglio
Ammessa la possibilità di delegare a notai e altri professionisti alcuni procedimenti di volontaria giurisdizione.

Semplificati i giudizi in materia di lavoro
Disposta l'abolizione del doppio binario creato dalla legge Fornero, con la previsione di un unico procedimento per i licenziamenti. Ci sarà poi una corsia preferenziale per la trattazione dell'eventuale reintegrazione nel posto del lavoro rispetto agli altri temi eventualmente connessi, in moda da ridurre il tempo in cui aziende e lavoratori si trovano nell'incertezza. Corsia preferenziale e nello stesso giudizio infine per eventuali ulteriori domande di tipo economico o risarcitorio.

Istituito un rito unitario per la famiglia
Grande innovazione in materia di famiglia. Viene introdotto un rito unitario mentre prima c'era un rito per la separazione e il divorzio; un rito diverso per i figli se nati fuori o dentro il matrimonio; un rito ancora diverso per la decadenza dalla genitorialità o per il disconoscimento della paternità. Adesso il rito diventa uguale per tutti ma si mantiene la differenza di competenze tra Tribunale ordinario e minorenni.

Il rito unitario prevede scansioni definite per le domande che riguardano unicamente le parti "adulte" e la possibilità invece per il giudice di emanare provvedimenti anche diversi dalle richieste delle parti per la tutela dei figli minori. L'intento è quello di dare un assetto unitario per questioni tipo: assegni divorzili ecc…, ma in caso di questioni che hanno a che fare con i figli, prevedere che il giudice possa dilatare i tempi del giudizio ed abbia maggiore discrezionalità. Il giudice mantiene cioè la possibilità di maggiori approfondimenti e di discostarsi dalle richieste formulate dai genitori, qualora ritenga che non siano conformi all'interesse superiore del minore.

Viene prevista la possibilità di presentare la domanda di divorzio anche nel giudizio di separazione. La domanda sarà tuttavia in concreto esaminabile soltanto una volta che siano decorsi i termini di legge e sia passata in giudicato la sentenza parziale sulla separazione (in questo modo si cerca una semplificazione rispetto al raddoppio delle cause).

Valorizzata anche la mediazione familiare e la figura del curatore speciale a tutela del minore, tutte le volte in cui corra il rischio di subire un pregiudizio.

Via libera anche al riordino e alla razionalizzazione delle misure di rafforzamento delle garanzie patrimoniali nella separazione e nel divorzio (con l'azione esecutiva diretta contro il terzo debitore dell'obbligato e i sequestri) e delle misure coercitive indirette di cui all'art. 709-ter c.p.c. a tutela dei provvedimenti inerenti all'affidamento dei minori.

Aumentano infine le tutele nelle ipotesi di violenza familiare e domestica a salvaguardia delle vittime.

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