Civile

Riforma del processo civile, il regime transitorio: 30 giugno 2023 data chiave

La disciplina transitoria prevista dall'articolo 35 del Dlgs nella ricostruzione della Relazione illustrativa e della Relazione n. 96 dell'Ufficio del Massimario della Cassazione

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di Francesco Machina Grifeo

Mentre si attende la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, delega al Governo per l'efficienza del processo civile, firmato il 10 ottobre dal Capo dello Stato, si può tracciare, con l'ausilio della Relazione illustrativa che accompagna il testo e della R elazione n. 96 dell'Ufficio del Massimario della Cassazione (redattore Cecilia Bernardo), il quadro della disciplina transitoria prevista dall'articolo 35.

In linea generale, spiega la Relazione al testo, "al fine di consentire un avvio consapevole, da parte degli operatori, delle novità normative", l'articolo 35 (comma 1) prevede che le disposizioni del decreto legislativo hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, con la precisazione – "a fugare possibili dubbi interpretativi" – che ai procedimenti pendenti a quella data continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti. Così facendo, prosegue la Relazione, "ci si è assicurati che l'abrogazione delle norme preesistenti e l'applicazione delle nuove norme (si pensi, ad esempio, all'abrogazione del c.d. "rito Fornero" e alle nuove disposizioni in tema di procedimenti di impugnazione dei licenziamenti) operino contestualmente".

Nei commi successivi, spiega il Massimario, vengono previste diverse date per l'entrata in vigore di specifiche norme, quali quelle riguardanti il processo telematico, i giudizi di impugnazione, l'arbitrato e la Corte di cassazione.

Il comma 2, per esempio, ha la funzione di "saldare" la normativa emergenziale in tema di obbligo di deposito telematico, udienze da remoto e trattazione scritta, che scade il 31 dicembre 2022, con la nuova disciplina, procedendo "di pari passo con la progressiva informatizzazione degli uffici allo stato esentati dall'applicazione delle norme sul processo telematico". Così, si parte dagli uffici già informatizzati: tribunali, corti di appello e Corte di cassazione, dove la nuova disciplina entra in vigore già dal 1° gennaio 2023 (ad eccezione di quella che riguarda le amministrazioni che stanno in giudizio in persona di loro funzionari).

A decorrere dal 30 giugno 2023 invece (comma 3) sarà la volta dei giudici di pace e del tribunale superiore delle acque pubbliche (anche per i procedimenti già pendenti), con facoltà, per il Ministro della giustizia, di individuare con propri decreti gli uffici già funzionalmente pronti nei quali anticipare la loro entrata in vigore, anche limitatamente ad alcune tipologie di procedimenti (comma 3).

Il comma 4 prevede invece che per i procedimenti pendenti davanti agli altri uffici giudiziari (diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3) le norme in materia di deposito obbligatorio degli atti si applichino al momento dell'entrata in vigore dei decreti con cu il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi.

I collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili poi continueranno ad essere regolati dal decreto del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 20 marzo 2020 fino al momento in cui verranno adottati i nuovi provvedimenti volti a garantire lo svolgimento e la pubblicità dell'udienza da remoto (comma 9).

Sempre dal 30 giugno 2023 si applicano:

- la nuova disciplina in materia di giudizi di impugnazione, che pertanto acquista efficacia immediata nei confronti di tutte le impugnazioni proposte a sentenze depositate successivamente a tale data (comma 5). Come sottolineato nella Relazione illustrativa, rendere tale normativa applicabile ai giudizi introdotti in primo grado a partire dal 30 giugno 2023 avrebbe significato differirne di anni l'attuazione;

- le norme in materia di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la risoluzione di questioni di diritto, introdotto dall'articolo 363-bis c.p.c., anche ai giudizi di merito pendenti a tale data (comma 7);

- la normativa relativa ai procedimenti arbitrali, di cui all'articolo 3, commi 52, 53, 54, 55, 56 e 57 (comma 8).

Le modifiche alla disciplina del ricorso per Cassazione, previste in particolare dall'articolo 3, comma 28, si applicano invece anche a quei giudizi per i quali il ricorso risulta già notificato alla data dell'1 gennaio 2023, ma non è ancora stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio (comma 6).

La Cassazione ricorda poi che la legge delega contiene anche disposizioni immediatamente applicabili, senza necessità di decreti attuativi. Si tratta delle disposizioni in materia di famiglia ed esecuzioni, destinate ad entrare in vigore a partire dal 180° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e quindi dal 22 giugno 2022.

Mentre per le novità nel giudizio di Cassazione, il Dlgs, prosegue il Massimario, "opportunamente" detta una disciplina transitoria specifica con riferimento alle disposizioni relative alla abolizione della sesta sezione civile ed all'unificazione dei riti camerali. A differenza di quanto previsto dalla legge n. 69 del 2009, che aveva istituito la sesta sezione civile, il Dlgs in esame prevede che le nuove norme sulla unificazione dei riti camerali trovino applicazione ai giudizi per i quali il ricorso risulta già notificato alla data dell'1 gennaio 2023, ma non è ancora stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio. Tuttavia, ammonisce la Cassazione, "tale criterio renderà necessarie delle specifiche misure organizzative, dovendo lasciare alla competenza della ormai soppressa Sesta sezione solo i procedimenti per i quali, alla data dell'1 gennaio 2023, sia già stata fissata l'adunanza camerale, disponendo per converso la trasmissione alle sezioni ordinarie di tutti gli altri procedimenti".

L'articolo 36, infine, fissa la data del 30 giugno 2023 per l'entrata in vigore delle modifiche apportate al codice penale, che introducono il reato di false dichiarazioni al difensore nell'ambito della procedura di negoziazione assistita.

Riguardo invece alla mediazione e negoziazione assistita l'articolo 41 precisa che le modifiche entrano in vigore anch'esse il 30 giugno 2023. Mentre la III Sezione del Dlgs (articoli 45-49) contiene le disposizioni di attuazione e transitorie indispensabili per il primo avvio del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e della relativa procura. Con disposizioni che prevedono, in considerazione della complessità (anche logistica) dell'intervento, una partenza graduale dei nuovi uffici. In particolare, all'articolo 49 si stabilisce che le norme avranno efficacia decorsi due anni dalla data della pubblicazione del decreto legislativo in Gazzetta ufficiale.

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