Famiglia

Riforma del processo civile/2: sul ‘Tribunale unico per le famiglie' avvocati e magistrati su fronti opposti

Secondo l'AIMMF la perdita di collegialità va nella direzione sbagliata. Cnf: bene un tribunale di soli "togati"

di Francesco Machina Grifeo

Magistrati e avvocati divisi sulla struttura monocratica della sezione circondariale del nuovo del nuovo "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" istituito dall'articolo 1, commi 24 e 25, del Ddl delega per l'efficienza del processo civile (A.C. 3289) approvato dal Senato lo scorso 21 settembre 2021 e da oggi in Commissione giustizia della Camera.

Per l'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia (AIMMF) sebbene l'istituzione di un Tribunale Unico, che superi l'attuale suddivisione di competenze, sia un traguardo auspicabile, il contenuto della riforma "che si sta approvando in grande velocità, senza alcuna discussione o confronto", si muove "in senso nettamente contrario a quanto desiderato, proponendo la eliminazione della garanzia della collegialità multidisciplinare fornita da un organo giudicante composto da quattro giudici di cui due giuristi e due esperti nelle scienze umane, oggi presente nei tribunali per i minorenni".

Viceversa, per il Consiglio nazionale forense si va nella direzione giusta con un cambio di sistema "più vicino alle esigenze delle persone, delle famiglie e dei minori". Secondo gli avvocati, infatti, è corretto andare verso un tribunale costituito da soli "togati". Per i legali, l'esperto in scienze sociali deve trovare posto nell'Ufficio del processo oppure come consulente tecnico e non stare in Camera di consiglio senza possibilità di contraddittorio.

Al centro dello scontro, dunque, c'è la previsione contenuta nella lettera n) dell'articolo 24 secondo cui "nei procedimenti civili di sua competenza la sezione circondariale giudica in composizione monocratica". Non solo, sempre per quanto riguarda i magistrati onorari, in base alla lettera h), il Governo dovrà prevedere il transito degli attuali magistrati assegnati al tribunale per i minorenni all'ufficio del processo del tribunale ordinario «per le funzioni da svolgere nell'ambito delle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie».

E la lettera i) prevede a tal fine che il Governo debba disciplinare la struttura, la composizione e le attribuzioni dell'ufficio per il processo (delineate su quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari), prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ascolto del minore e di sostegno ai minorenni e alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento.

Per i magistrati AIMMF, poi, la struttura proposta "per il suo complesso funzionamento, necessita di un considerevole aumento degli organici" ma, proseguono, la clausola di invarianza finanziaria inserita nel testo approvato al Senato "non rende attuabile la riforma così come concepita, che incontrerà enormi difficoltà pratiche di realizzazione".

Il comma 24 dell'unico articolo del Ddl delega, dunque, enuncia princìpi e criteri direttivi per l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, destinato a sostituire l'attuale tribunale per i minorenni - acquisendo dunque competenze sia civili che penali - e ad assorbire le competenze civili del tribunale ordinario in materia di stato e capacità delle persone e famiglia.

Il tribunale si articolerà in una sezione distrettuale, costituita presso ciascuna sede di corte di appello, e sezioni circondariali, costituite presso ogni sede di tribunale ordinario del distretto. La delega inoltre prevede che la riforma acquisti efficacia trascorsi due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi.

Il successivo comma 25, invece, delega il Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni vigenti con la riforma e ad introdurre una disciplina transitoria.

Secondo la Relazione Luiso la concentrazione delle competenze in un'unica autorità giudiziaria ridurrà il numero complessivo dei procedimenti civili pendenti, che secondo le disposizioni vigenti sono spesso instaurati sia dinanzi al tribunale per i minorenni sia dinanzi al tribunale ordinario. Inoltre, la creazione di un unico tribunale altamente specializzato, con sezione distrettuale e più sezioni circondariali, permetterà l'adozione di orientamenti interpretativi uniformi.

Il nuovo ufficio giudiziario, dunque, concentrerà le competenze in materia di persone (oggi prevalentemente attribuite al giudice tutelare presente presso i tribunali ordinari), di minori e di famiglie, termine volutamente indicato al plurale, per dare evidenza alla molteplicità di modelli familiari presenti nell'attuale contesto sociale.

Dal punto di vista della struttura e dell'articolazione territoriale del tribunale, il disegno di legge prevede (lettera a): una sezione distrettuale, costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello; sezioni circondariali, costituite presso ogni sede di tribunale ordinario del distretto.

Alle sezioni circondariali il Governo dovrà attribuire la competenza:

- sui procedimenti che l'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del c.c. assegna alla competenza del tribunale per i minorenni;
- sui procedimenti di cui all'articolo 403 del c.c. in tema di intervento della pubblica autorità a favore dei minori;
- sui procedimenti di cui al titolo I della legge n. 184 del 1983 (Diritto del minore ad una famiglia);
- sui procedimenti di affidamento dei minori, di cui al titolo I-bis della legge n. 184 del 1983;
- sui procedimenti civili attualmente attribuiti alla competenza del tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone, con le sole eccezioni delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale (che restano di competenza del tribunale ordinario);
- sulle cause riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori;
- sui procedimenti di competenza del giudice tutelare;
- sui procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare.

Alla sezione distrettuale dovranno essere attribuite:
- le competenze penali del tribunale per i minorenni. La sezione dovrà giudicare in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;
- le competenze di sorveglianza del tribunale per i minorenni. La sezione dovrà giudicare in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;
- le competenze civili del tribunale per i minorenni che il legislatore delegato non abbia attribuito espressamente alle sezioni circondariali. In questi procedimenti, in base alla lettera n) la sezione distrettuale giudica in composizione collegiale. Un collegio particolare, composto da 2 magistrati togati e da 2 magistrati onorari, è previsto quando la sezione distrettuale si occupa dei procedimenti di adozione, adozione internazionale ed adozione in casi particolari.

Via libera anche alla riorganizzazione delle Procure (lettere t), u) e v)). Si prevede:
- l'istituzione dell'ufficio della procura della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, trasferendo le funzioni dell'ufficio della procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e le funzioni civili di competenza dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;
- la possibilità di svolgere le funzioni di pubblico ministero, sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali, anche con l'utilizzo di modalità di collegamento da remoto;
- la determinazione dell'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di procuratore della Repubblica presso il Tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie.

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